Articolo 141. 
 
                     Ambito e norme applicabili. 
 
  1. Le disposizioni del presente Libro si  applicano  alle  stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono  una  delle  attivita'
previste dagli articoli da 146 a 152. Le  disposizioni  del  presente
Libro si applicano, altresi', agli altri soggetti che annoverano  tra
le loro attivita' una o piu' tra quelle previste  dagli  articoli  da
146 a 152 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi. 
  2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi applicano le disposizioni del presente  Libro  solo  per  i
contratti strumentali da un punto di vista  funzionale  a  una  delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. 
  3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano,  oltre  alle
sue  disposizioni:  a)  il  Libro  I,  Parte  I,  Titolo  I,  eccetto
l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte  I,  Titolo  II,  gli
articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo  15  si  applica  solo  alle
stazioni appaltanti e agli enti concedenti che  sono  amministrazioni
aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro  I,
Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;  e)  nell'ambito  del
Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60  e  61;  f)  nell'ambito  del
Libro II, Parte III, Titolo I,  l'articolo  64;  g)  nell'ambito  del
Libro II, Parte III, il Titolo II; h) nell'ambito del Libro II, Parte
V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui  agli  articoli
167, 168 e 169; i) nell'ambito del Libro II, Parte VI,  gli  articoli
113, 119, 120 e 122. 
  4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi hanno facolta' di adottare propri atti, con i quali possono
in via preventiva: 
  a) istituire e gestire sistemi di  qualificazione  degli  operatori
economici; 
  b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni  del  RUP
alla propria organizzazione; 
  c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in  funzione
delle  esigenze  proprie  del  mercato  di   appartenenza   e   delle
caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle
norme di diritto dell'Unione europea. 
  5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare
le  dimensioni  dell'oggetto  dell'appalto  e  dei   lotti   in   cui
eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata  e
tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel
caso di suddivisione in lotti, le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti
concedenti indicano nel  bando  di  gara,  nell'invito  a  confermare
interesse o, quando il mezzo  di  indizione  di  gara  e'  un  avviso
sull'esistenza  di  un  sistema  di  qualificazione,  nell'invito   a
presentare offerte o  a  negoziare,  se  le  offerte  possono  essere
presentate per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.