Articolo 143. 
 
          Attivita' esposte direttamente alla concorrenza. 
 
  1. Le disposizioni del codice non si  applicano  ai  contratti  per
svolgere  un'attivita'  di  cui  agli  articoli  da  146  a  152   se
l'attivita' e'  direttamente  esposta  alla  concorrenza  su  mercati
liberamente accessibili. L'attivita'  puo'  costituire  parte  di  un
settore piu' ampio o  essere  esercitata  unicamente  in  determinate
parti del territorio nazionale. 
  2. La valutazione dell'esposizione alla  concorrenza  ai  fini  del
comma 1 e' effettuata dalla Commissione europea,  tenendo  conto  del
mercato delle attivita' in questione  e  del  mercato  geografico  di
riferimento,  ai  sensi  dei  commi  3  e  4.  Resta   impregiudicata
l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2,  per  determinare  se  un'attivita'  e'
direttamente esposta alla  concorrenza  si  tiene  conto  di  criteri
conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei
prodotti o servizi interessati, l'esistenza  di  prodotti  o  servizi
alternativi considerati sostituibili sul  versante  della  domanda  o
dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu'
fornitori dei prodotti o servizi in questione. 
  4. Il mercato geografico  di  riferimento,  sulla  cui  base  viene
valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio
dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda
di prodotti e di servizi, e nel quale le  condizioni  di  concorrenza
sono  sufficientemente  omogenee.  Esso  puo'  essere  distinto   dai
territori  vicini,  in  particolare  per  condizioni  di  concorrenza
sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori.  La
valutazione  tiene  conto,  in  particolare,  della  natura  e  delle
caratteristiche dei prodotti o servizi in  questione,  dell'esistenza
di ostacoli all'entrata o  di  preferenze  dei  consumatori,  nonche'
dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di
mercato delle imprese  o  di  differenze  sostanziali  a  livello  di
prezzi. 
  5. Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili  quelli
indicati nell'allegato III alla direttiva 2014/25/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati
adottati i provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere  il
libero accesso a un  mercato  in  base  al  primo  periodo,  si  deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e
di diritto. 
  6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si
ritiene che una determinata attivita' sia direttamente  esposta  alla
concorrenza su mercati liberamente  accessibili,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  competente  per
settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le
disposizioni del  codice  non  si  applichino  all'aggiudicazione  di
appalti o all'organizzazione di  concorsi  di  progettazione  per  il
perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle  concessioni;
la Commissione e' informata di tutte le  circostanze  pertinenti,  in
particolare   delle   disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative  o  degli  accordi  in  relazione  al  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali  determinazioni
assunte al  riguardo  dalle  Autorita'  indipendenti  competenti.  La
richiesta puo' riguardare attivita' esercitate  in  un  settore  piu'
ampio o in determinate parti del territorio nazionale,  se  del  caso
allegando  la   posizione   adottata   dalla   competente   Autorita'
indipendente. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  chiedere
alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1  a
una determinata attivita'. Salvo che la richiesta  sia  corredata  da
una posizione  motivata  e  giustificata,  adottata  dalla  Autorita'
indipendente  competente,  che  illustri  in  modo  approfondito   le
condizioni per l'eventuale applicabilita'  del  comma  1,  a  seguito
dell'informazione data dalla Commissione in  ordine  alla  richiesta,
l'Autorita'  di  cui  al  comma  6  comunica  alla   Commissione   le
circostanze indicate nel predetto comma 1. 
  8. Le disposizioni del codice non si applicano piu' ai contratti di
cui al comma 1 se la Commissione europea: 
  a)   ha   adottato   un   atto   di   esecuzione   che   stabilisce
l'applicabilita' del comma 1 entro il termine previsto  dall'allegato
IV della direttiva 2014/25/UE; 
  b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il  termine  previsto
dall'allegato di cui alla lettera a). 
  9. La richiesta presentata a norma dei commi  6  e  7  puo'  essere
modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare
per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate.  In
tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al  comma  8,
si applica un nuovo termine,  calcolato  ai  sensi  del  paragrafo  1
dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione
europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o la  stazione
appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta. 
  10. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai  sensi  dei
commi  6,  7  e  9  le  ulteriori  richieste  riguardanti  la  stessa
attivita', pervenute alla Commissione europea  prima  della  scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate  come
nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.