Articolo 144. 
 
  Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. 
 
  1. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  agli  appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a  terzi,  quando  la
stazione appaltante o l'ente concedente non  gode  di  alcun  diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la  locazione  dell'oggetto  di
tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo
in locazione alle  stesse  condizioni  della  stazione  appaltante  o
dell'ente concedente. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  comunicano  alla
Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di  prodotti  o
di attivita' che considerano escluse  in  virtu'  del  comma  1,  nei
termini da essa  indicati,  evidenziando  nella  comunicazione  quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 
  3. Le disposizioni del codice non si applicano  alle  categorie  di
prodotti o  attivita'  oggetto  degli  appalti  di  cui  al  comma  1
considerati esclusi dalla Commissione  europea  con  atto  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.