Articolo 15. 
 
               Responsabile unico del progetto (RUP). 
 
  1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico  da  realizzare
mediante un contratto le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti
nominano  nell'interesse  proprio  o  di  altre  amministrazioni   un
responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di  programmazione,
progettazione, affidamento e per l'esecuzione di  ciascuna  procedura
soggetta al codice. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra
i  dipendenti  assunti  anche  a  tempo  determinato  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso
l'unita' organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso  dei
requisiti di cui  all'allegato  I.2  e  di  competenze  professionali
adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati,  nel  rispetto
dell'inquadramento  contrattuale  e  delle  relative   mansioni.   Le
stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  che  non  sono  pubbliche
amministrazioni  o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i   propri
ordinamenti, uno o piu' soggetti cui  affidare  i  compiti  del  RUP,
limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui  osservanza
sono tenute. L'ufficio di RUP  e'  obbligatorio  e  non  puo'  essere
rifiutato. In caso di mancata  nomina  del  RUP  nell'atto  di  avvio
dell'intervento  pubblico,  l'incarico  e'  svolto  dal  responsabile
dell'unita' organizzativa competente per l'intervento. 
  3. Il nominativo del RUP e' indicato nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della  gara,  o,  in  mancanza,  nell'invito  a  presentare
un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 
  4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni appaltanti e  gli
enti concedenti possono individuare modelli  organizzativi,  i  quali
prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed  esecuzione  e  un  responsabile  di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative  responsabilita'
sono ripartite in base ai compiti  svolti  in  ciascuna  fase,  ferme
restando le funzioni di supervisione, indirizzo e  coordinamento  del
RUP. 
  5. Il RUP assicura il completamento  dell'intervento  pubblico  nei
termini previsti e nel  rispetto  degli  obiettivi  connessi  al  suo
incarico, svolgendo tutte le attivita' indicate nell'allegato I.2,  o
che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 e'  abrogato
a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  istituire
una struttura  di  supporto  al  RUP,  e  possono  destinare  risorse
finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto  a  base
di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP  di  incarichi  di
assistenza al medesimo. 
  7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il
programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori
pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione  per
il personale che svolge funzioni relative alle procedure  in  materia
di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 
  8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula  del
contraente  generale  e   nelle   altre   formule   di   partenariato
pubblico-privato, e'  vietata  l'attribuzione  dei  compiti  di  RUP,
responsabile dei lavori, direttore dei  lavori  o  collaudatore  allo
stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei  contratti
di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 
  9. Le  centrali  di  committenza  e  le  aggregazioni  di  stazioni
appaltanti designano un RUP per le attivita'  di  propria  competenza
con  i  compiti  e  le  funzioni  determinate  dalla  specificita'  e
complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.