Articolo 152. 
 
Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone  o  di  altri
                        combustibili solidi. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita'  relative
allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: 
  a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; 
  b) prospezione o estrazione di  carbone  o  di  altri  combustibili
solidi. 
  2.  Rimangono  escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica,
ai fini di prospezione di petrolio e  di  gas  naturale,  nonche'  di
produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili.