Articolo 154. 
 
                           Accordi quadro. 
 
  1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli  appalti  basati
su un accordo quadro sono aggiudicati in  base  a  regole  e  criteri
oggettivi  che  possono  prevedere  la   riapertura   del   confronto
competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo.  Le
regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per  l'accordo
quadro e  garantiscono  parita'  di  trattamento  tra  gli  operatori
economici parti dell'accordo. Quando e' prevista  la  riapertura  del
confronto competitivo, la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
fissa un termine sufficiente per  consentire  di  presentare  offerte
relative a ciascun appalto specifico e  aggiudicano  ciascun  appalto
all'offerente che ha  presentato  la  migliore  offerta  in  base  ai
criteri  di   aggiudicazione   stabiliti   nel   capitolato   d'oneri
dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente  concedente  non
puo' ricorrere agli accordi quadro  per  eludere  l'applicazione  del
codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.