Articolo 16. 
 
                       Conflitto di interessi. 
 
  1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi
titolo,  interviene  con  compiti  funzionali  nella   procedura   di
aggiudicazione o nella fase  di  esecuzione  degli  appalti  o  delle
concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo,  il  risultato,
gli  esiti  e  la  gestione,  ha  direttamente  o  indirettamente  un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo'
essere percepito come una minaccia concreta  ed  effettiva  alla  sua
imparzialita'  e  indipendenza  nel  contesto  della   procedura   di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 
  2. In coerenza con il principio della fiducia e per  preservare  la
funzionalita'  dell'azione  amministrativa,  la  percepita   minaccia
all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il
conflitto sulla base di presupposti specifici e  documentati  e  deve
riferirsi  a  interessi   effettivi,   la   cui   soddisfazione   sia
conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 
  3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma  1  ne  da'
comunicazione alla stazione appaltante o  all'ente  concedente  e  si
astiene  dal  partecipare  alla   procedura   di   aggiudicazione   e
all'esecuzione. 
  4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare,
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di  conflitto  di
interesse nello svolgimento  delle  procedure  di  aggiudicazione  ed
esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli
adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.