Articolo 166. 
 
Informazioni a  coloro  che  hanno  chiesto  una  qualificazione,  ai
                     candidati e agli offerenti. 
 
  1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che  hanno  chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del  presente
articolo. 
  2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono  o
gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della
decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione  della  domanda.
Se la decisione richiede piu' di quattro mesi, entro due  mesi  dalla
presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della  proroga
ed e' indicato il nuovo termine.  La  stazione  appaltante  o  l'ente
concedente comunica al  richiedente  le  ragioni  della  proroga  del
termine e indica la data entro cui interverra' la decisione. 
  3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta  sono  informati
della  decisione  e  delle  relative  motivazioni  immediatamente   e
comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego.
Le motivazioni si  fondano  sui  criteri  di  qualificazione  di  cui
all'articolo 168. 
  4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la
qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione
di  cui  all'articolo  168,  informando  per   iscritto   l'operatore
economico delle ragioni a fondamento della  stessa,  almeno  quindici
giorni prima della data fissata per la decisione.