Articolo 168. 
 
          Procedure di gara con sistemi di qualificazione. 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4,  lettera  a),  le  stazioni
appaltanti o gli enti  concedenti  possono  istituire  e  gestire  un
sistema di qualificazione degli operatori  economici.  Gli  operatori
economici  possono  chiedere   in   qualsiasi   momento   di   essere
qualificati. 
  2. Con propri atti, pubblicati sui  propri  siti  istituzionali  e,
comunque, trasmessi  agli  operatori  economici  interessati  che  ne
facciano richiesta, le stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti
stabiliscono norme e  criteri  oggettivi  per  il  funzionamento  del
sistema di qualificazione, che puo' essere articolato in  vari  stadi
di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e
la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle  capacita'
economiche e finanziarie e alle capacita'  tecniche  e  professionali
necessarie all'iscrizione  al  sistema;  i  requisiti  possono  anche
essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed  in  tal  caso  si
applicano gli articoli 91 e 105. Quando i  criteri  per  l'iscrizione
comportano il  possesso  di  specifiche  tecniche  si  applicano  gli
articoli 79, 80 e 105. 
  3. Le stazioni appaltanti o gli  enti  concedenti  prevedono  negli
atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli  operatori
economici per i quali sussistano cause di  esclusione  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli  94,  95,  96,  97,  98  e  169,  e
consentono in  ogni  caso  di  acquisire  i  requisiti  di  capacita'
richiesti   per   l'iscrizione   secondo   le   modalita'    previste
dall'articolo 104.  Le  norme  e  i  criteri  possono  essere  sempre
aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti. 
  4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco,  che  puo'
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali  la
qualificazione e' valida. 
  5. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  che  istituisce  e
gestisce il sistema  di  qualificazione  stabilisce  i  documenti,  i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che  devono  corredare  la
domanda di iscrizione, e non puo' chiedere  certificati  o  documenti
che riproducono documenti validi gia'  nella  sua  disponibilita'.  I
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive,  se  redatti
in  una  lingua  diversa  dall'italiano,  sono  accompagnati  da  una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del  Paese  in  cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 
  6. I contratti specifici per i lavori, le  forniture  e  i  servizi
contemplati  dal  sistema  di  qualificazione  sono  aggiudicati  con
procedure ristrette o procedure negoziate cui possono  partecipare  o
presentare  offerta   gli   operatori   iscritti   nel   sistema   di
qualificazione.