Articolo 17. 
 
                Fasi delle procedure di affidamento. 
 
  1. Prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti,  con  apposito
atto, adottano la decisione di contrarre  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte. 
  2. In caso di  affidamento  diretto,  l'atto  di  cui  al  comma  1
individua l'oggetto,  l'importo  e  il  contraente,  unitamente  alle
ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere  generale  e,  se
necessari, a quelli inerenti alla capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-professionale. 
  3. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  concludono  le
procedure di selezione nei termini  indicati  nell'allegato  I.3.  Il
superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento  e  rileva
anche al fine della verifica del rispetto del dovere di  buona  fede,
anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima  applicazione  del
codice, l'allegato I.3 e' abrogato a decorrere dalla data di  entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Ogni concorrente  puo'  presentare  una  sola  offerta,  che  e'
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso
di mancata indicazione, per centottanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine per la sua presentazione. La  stazione  appaltante  e  l'ente
concedente, con atto motivato, possono  chiedere  agli  offerenti  il
differimento del termine. 
  5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte  predispone  la
proposta  di  aggiudicazione  alla  migliore  offerta  non   anomala.
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la  proposta,
e, se la ritiene legittima e conforme  all'interesse  pubblico,  dopo
aver verificato il possesso  dei  requisiti  in  capo  all'offerente,
dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace. 
  6. L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.
L'offerta  dell'aggiudicatario  e'  irrevocabile  fino   al   termine
stabilito per la stipulazione del contratto. 
  7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto  e'  stipulato
secondo quanto previsto dall'articolo 18. 
  8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50,  comma  6,  l'esecuzione
del contratto puo' essere iniziata, anche prima  della  stipula,  per
motivate ragioni. L'esecuzione e' sempre iniziata prima della stipula
se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. 
  9. L'esecuzione d'urgenza e'  effettuata  quando  ricorrono  eventi
oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo  per
persone, animali, cose, per l'igiene e la  salute  pubblica,  per  il
patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in  cui  la
mancata esecuzione immediata della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita  di  finanziamenti  dell'Unione
europea. 
  10. La pendenza di un contenzioso  non  puo'  mai  giustificare  la
sospensione della procedura o  dell'aggiudicazione,  salvi  i  poteri
cautelari del giudice amministrativo e  quelli  di  autotutela  della
stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi  da  parte
del dirigente competente.