Articolo 170. 
 
        Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi. 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi  terzi,
il  presente  articolo  si  applica  a  offerte  contenenti  prodotti
originari di  Paesi  terzi  con  i  quali  l'Unione  europea  non  ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un  accordo  che
garantisca  un  accesso  comparabile  ed  effettivo   delle   imprese
dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi. 
  2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un  appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti  originari
di Paesi terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il  50
per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In
caso di mancato  respingimento  dell'offerta  a  norma  del  presente
comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva  debitamente
le  ragioni  della  scelta  e  trasmette  all'Autorita'  la  relativa
documentazione. Ai fini del presente articolo, i  software  impiegati
negli impianti  delle  reti  di  telecomunicazione  sono  considerati
prodotti. 
  3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o
piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di  aggiudicazione  di
cui all'articolo 108, e' preferita  l'offerta  che  non  puo'  essere
respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il  valore  delle
offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza  di  prezzo  non  supera  il  3  per  cento.  Tuttavia,
un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma,
se la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  accettandola,  e'
tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche  tecniche  diverse
da   quelle   del   materiale   gia'   esistente,   con   conseguente
incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o  di  manutenzione  o
costi sproporzionati. 
  4. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la  parte  dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi  i
Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea
ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del codice. 
  5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra  i  criteri  di
valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui
all'articolo 108, comma 4, puo'  essere  considerato  dalla  stazione
appaltante, per ciascuna  delle  voci  merceologiche  che  compongono
l'offerta, il valore percentuale  dei  prodotti  originari  di  Paesi
terzi, ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  9  ottobre  2013,  rispetto  al  valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni  appaltanti
garantiscono che il criterio di cui al primo  periodo  sia  applicato
nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti  con  i
Paesi terzi e proporzionalita'.