Articolo 178. 
 
                      Durata della concessione. 
 
  1. La durata  delle  concessioni  e'  limitata  ed  e'  determinata
dall'ente concedente in funzione dei lavori o  servizi  richiesti  al
concessionario. 
  2. Per le concessioni ultraquinquennali, la  durata  massima  della
concessione  non  supera  il  periodo  di  tempo  in  cui   si   puo'
ragionevolmente  prevedere  che  il   concessionario   recuperi   gli
investimenti effettuati nell'esecuzione dei  lavori  o  dei  servizi,
insieme con un ritorno sul capitale  investito,  tenuto  conto  degli
investimenti necessari  per  conseguire  gli  obiettivi  contrattuali
specifici assunti dal concessionario  per  rispondere  alle  esigenze
riguardanti, ad esempio, la qualita'  o  il  prezzo  per  gli  utenti
ovvero  il  perseguimento  di  elevati  standard  di   sostenibilita'
ambientale. 
  3. Gli investimenti presi in considerazione  ai  fini  del  calcolo
comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. 
  4. La durata massima della concessione  deve  essere  indicata  nei
documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata  come  criterio
di aggiudicazione del contratto. 
  5. La durata dei contratti di concessione non e' prorogabile, salvo
per la revisione di  cui  all'articolo  192,  comma  1.  I  contratti
aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono  in
nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per  il  tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione
del concessionario, la gestione delle tratte autostradali e' affidata
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che,  in  relazione
alla specificita' della tratta autostradale, per  garantire  adeguati
standard di sicurezza e viabilita', valuta  il  modello  piu'  idoneo
della  gestione  transitoria  anche  in  relazione  alle   condizioni
economiche.