Articolo 180. 
 
                   Contratti misti di concessione. 
 
  1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori  che  servizi  sono
aggiudicate  in  conformita'  alle  disposizioni   applicabili   alla
prestazione che caratterizza l'oggetto principale  delle  concessioni
stesse. 
  2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi
sociali e altri  servizi  specifici  elencati  all'allegato  IV  alla
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
febbraio 2014, l'oggetto principale e' determinato in base al  valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 
  3. I contratti misti che contengono elementi della  concessione  ed
elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in  conformita'  alla
disciplina degli appalti. 
  4.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia  di
una  concessione  di  servizi  sia  di  un  contratto  di  forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al  valore  stimato  piu'
elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 
  5. I contratti misti che contengono elementi delle  concessioni  di
lavori e servizi, nonche'  elementi  delle  concessioni  di  terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti  diritti  su
tali beni, sono aggiudicati  in  conformita'  alla  disciplina  della
presente Parte.