Articolo 183. 
 
                            Procedimento. 
 
  1. Le concessioni  sono  aggiudicate  sulla  base  dei  criteri  di
aggiudicazione   stabiliti   dall'ente   concedente   purche'   siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente  prescritti
dall'ente concedente; 
  b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative
alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita'  finanziaria
ed economica richieste nel bando; 
  c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione  alla  procedura
di aggiudicazione ai sensi degli articoli  94,  95,  con  riferimento
agli accordi internazionali elencati nell'allegato X  alla  direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, 96, 97 e 98. 
  2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono  le
condizioni e le caratteristiche, in  particolare  tecniche,  fisiche,
funzionali  e  giuridiche,  che  ogni  offerta  deve   soddisfare   o
possedere. 
  3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando  di  concessione,  una
descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e,
nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una
descrizione dei  criteri  di  aggiudicazione  e,  se  del  caso,  dei
requisiti minimi da soddisfare. 
  4. L'ente concedente puo' limitare il  numero  di  candidati  o  di
offerenti a  un  livello  adeguato,  purche'  cio'  avvenga  in  modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati
o di offerenti invitati  a  partecipare  deve  essere  sufficiente  a
garantire un'effettiva concorrenza. 
  5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione
della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo
per il suo completamento. Le eventuali modifiche  sono  comunicate  a
tutti i partecipanti e,  nella  misura  in  cui  riguardino  elementi
indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti  gli
operatori economici. 
  6. L'ente concedente  assicura  il  ricorso  alla  digitalizzazione
della procedura secondo le  norme  di  cui  al  Libro  I,  Parte  II.
L'utilizzo di supporti e modalita' digitali garantisce la trasparenza
della procedura e l'imputabilita' degli atti. 
  7. L'ente concedente puo' condurre liberamente negoziazioni  con  i
candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri  di
aggiudicazione e i requisiti minimi non  sono  modificati  nel  corso
delle  negoziazioni.  Tali  negoziazioni  sono  condotte  di   regola
attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74. 
  8. L'ente  concedente  verifica  le  condizioni  di  partecipazione
relative alle capacita' tecniche e  professionali  e  alla  capacita'
finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla  base
di autocertificazioni o referenze che devono essere  presentate  come
prova in base ai requisiti specificati nel bando  di  concessione;  i
requisiti sono non discriminatori e proporzionati  all'oggetto  della
concessione.  Le  condizioni  di  partecipazione  sono  correlate   e
proporzionali  alla  necessita'  di  garantire   la   capacita'   del
concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto
della concessione  e  dell'obiettivo  di  assicurare  la  concorrenza
effettiva. 
  9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno  e
nel caso di una particolare concessione, l'operatore  economico  puo'
affidarsi alle capacita' di altri soggetti,  indipendentemente  dalla
natura  giuridica  dei  suoi  rapporti  con  loro.  Se  un  operatore
economico vuole fare affidamento sulle capacita'  di  altri  soggetti
deve dimostrare  all'ente  concedente  che  disporra'  delle  risorse
necessarie  per  l'intera  durata  della  concessione,  per   esempio
mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per
quanto riguarda la  capacita'  finanziaria,  l'ente  concedente  puo'
richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione  siano
responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. 
  10.  Alle  stesse  condizioni,  un  raggruppamento   di   operatori
economici  puo'  far  valere  le  capacita'   dei   partecipanti   al
raggruppamento o di altri soggetti. 
  11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio
di cui all'articolo 101.