Articolo 19. 
 
                    Principi e diritti digitali. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
digitalizzazione del ciclo di vita dei  contratti  nel  rispetto  dei
principi  e  delle  disposizioni  del   codice   dell'amministrazione
digitale, di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
garantiscono l'esercizio  dei  diritti  di  cittadinanza  digitale  e
operano  secondo  i   principi   di   neutralita'   tecnologica,   di
trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di  sicurezza
informatica. 
  2. In attuazione del principio  dell'unicita'  dell'invio,  ciascun
dato e' fornito una sola volta a un  solo  sistema  informativo,  non
puo' essere richiesto da altri sistemi o  banche  dati,  ma  e'  reso
disponibile dal sistema  informativo  ricevente.  Tale  principio  si
applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture,  nonche'  a  tutte  le  procedure  di  affidamento  e   di
realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice  e  a
quelle da esso escluse, in tutto o in  parte,  ogni  qualvolta  siano
imposti obblighi di comunicazione a una banca dati  o  a  un  sistema
informativo. 
  3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi  al  ciclo
di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente,  secondo  le
previsioni del presente  codice  e  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005,  mediante  le  piattaforme  e  i  servizi
digitali infrastrutturali delle  stazioni  appaltanti  e  degli  enti
concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono  gestiti  e
resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice  di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure
organizzative e di revisione dei processi e dei  regolamenti  interni
per abilitare automaticamente l'accesso  digitale  alle  informazioni
disponibili presso le banche dati di cui sono titolari,  mediante  le
tecnologie di interoperabilita' dei sistemi  informativi  secondo  le
previsioni e le modalita' del codice di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005. 
  5. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  nonche'  gli
operatori economici che partecipano alle attivita' e ai  procedimenti
di cui al  comma  3,  adottano  misure  tecniche  e  organizzative  a
presidio della sicurezza informatica  e  della  protezione  dei  dati
personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la
formazione  del   personale   addetto,   garantendone   il   costante
aggiornamento. 
  6. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
tracciabilita'   e   la   trasparenza   delle    attivita'    svolte,
l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la  conoscibilita'  dei
processi  decisionali  automatizzati   e   rendono   le   piattaforme
utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35.  I  gestori
delle piattaforme  assicurano  la  conformita'  delle  medesime  alle
regole tecniche di cui all'articolo 26. 
  7.  Ove  possibile  e  in  relazione  al  tipo  di   procedura   di
affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a
procedure automatizzate nella  valutazione  delle  offerte  ai  sensi
dell'articolo 30. 
  8. Le regioni e le province autonome assicurano il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto  alle  stazioni
appaltanti e agli enti concedenti. 
  9. Le disposizioni della  presente  Parte  costituiscono  esercizio
della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale  e  locale,  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.