Articolo 190. 
 
                       Risoluzione e recesso. 
 
  1. L'ente concedente puo'  dichiarare  risolta  la  concessione  in
corso  di  rapporto  della  stessa  se  una  o  piu'  delle  seguenti
condizioni si verificano: 
  a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto  una
nuova procedura di aggiudicazione della concessione; 
  b) il concessionario si  trovava,  al  momento  dell'aggiudicazione
della  concessione,  in   una   delle   situazioni   che   comportano
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione; 
  c) la Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  constata,  in  un
procedimento  ai   sensi   dell'articolo   258   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato  membro  ha  violato
uno degli obblighi su lui incombenti in virtu' dei  trattati  europei
per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in
questione ha aggiudicato la concessione in  oggetto  senza  adempiere
gli  obblighi  previsti  dai  trattati  europei  e  dalla   direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014. 
  2. La risoluzione della  concessione  per  inadempimento  dell'ente
concedente o del concessionario e' disciplinata dagli articoli 1453 e
seguenti del codice civile. Il  contratto  prevede  per  il  caso  di
inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e  i
criteri per il calcolo dell'indennizzo. 
  3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di  una  concessione
per cause imputabili al concessionario,  l'ente  concedente  comunica
per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori  l'intenzione
di risolvere il  rapporto.  Gli  enti  finanziatori,  ivi  inclusi  i
titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione,  possono
indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente
caratteristiche  tecniche  e  finanziarie  corrispondenti  a   quelle
previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la
concessione e' stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data  del  subentro.  L'operatore
economico  subentrante  assicura  la  ripresa  dell'esecuzione  della
concessione  e  l'esatto  adempimento  originariamente  richiesto  al
concessionario  sostituito  entro  il  termine   indicato   dall'ente
concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando
l'ente concedente presta il consenso. 
  4. Se l'ente concedente recede dal  contratto  di  concessione  per
motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: 
  a) il valore delle opere realizzate piu' gli  oneri  accessori,  al
netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera  non  abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario; 
  b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi
inclusi  gli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento  anticipato   dei
contratti di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
interesse; 
  c) un indennizzo a titolo  di  mancato  guadagno  compreso  tra  il
minimo del 2 per cento ed il massimo del  5  per  cento  degli  utili
previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una  valutazione
che tenga conto delle circostanze, della  tipologia  di  investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti  dei  soggetti
finanziatori.  In  ogni   caso   i   criteri   per   l'individuazione
dell'indennizzo devono essere esplicitati in  maniera  inequivocabile
nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto
della  tipologia  e  dell'oggetto  del  rapporto   concessorio,   con
particolare    riferimento     alla     percentuale,     al     piano
economico-finanziario e agli anni da prendere in  considerazione  nel
calcolo. 
  5.  Le  somme  dovute  ai  sensi  del  comma   4   sono   destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori  del
concessionario e dei titolari di titoli emessi. 
  6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in  tutti
i  casi  di  cessazione  del  rapporto  concessorio   diversi   dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto
di proseguire nella gestione  ordinaria  dell'opera,  incassandone  i
ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
somme,  fatti  salvi  gli  eventuali  investimenti  improcrastinabili
individuati dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento
e di ristoro dei correlati costi. 
  7. L'efficacia del recesso dalla  concessione  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento da parte dell'ente  concedente  delle  somme
previste dal comma 4.