Articolo 191. 
 
                              Subentro. 
 
  1. Alla scadenza del periodo di affidamento e  in  conseguenza  del
nuovo affidamento,  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio,  in  quanto
non duplicabili a costi socialmente sostenibili,  sono  assegnati  al
nuovo  gestore.  Analogamente  si  procede  in  caso  di   cessazione
anticipata. 
  2. Sono  altresi'  ceduti  al  nuovo  gestore  i  beni  strumentali
realizzati in attuazione dei piani  di  investimento  concordati  con
l'ente concedente. 
  3. Fatte salve  le  discipline  di  settore,  nel  caso  di  durata
dell'affidamento   inferiore   rispetto   al   tempo   di    recupero
dell'ammortamento oppure di  cessazione  anticipata,  per  causa  non
attribuibile al concessionario, si  prevede,  a  carico  del  gestore
subentrante, un  indennizzo  pari  al  valore  contabile  non  ancora
ammortizzato,  rivalutato  attraverso  pertinenti  deflatori  fissati
dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi  pubblici  direttamente
riferibili agli investimenti  stessi.  I  criteri  di  determinazione
dell'indennizzo sono indicati nel bando o  nella  lettera  di  invito
relativi alla gara indetta per il successivo  affidamento  a  seguito
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. 
  4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le  parti  stipulati
prima dell'entrata in vigore del codice. 
  5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico
generale prestati a livello locale resta  disciplinato  dall'articolo
23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.