Articolo 192. 
 
               Revisione del contratto di concessione. 
 
  1.  Al  verificarsi   di   eventi   sopravvenuti   straordinari   e
imprevedibili, ivi compreso il  mutamento  della  normativa  o  della
regolazione di riferimento, purche' non imputabili al concessionario,
che    incidano     in     modo     significativo     sull'equilibrio
economico-finanziario   dell'operazione,   il   concessionario   puo'
chiedere  la  revisione  del  contratto  nella  misura   strettamente
necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del
rischio  pattuiti  al  momento  della  conclusione   del   contratto.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo  e  rientranti  nei  rischi
allocati alla parte privata sono a carico della stessa. 
  2. In sede di revisione ai sensi del  comma  1  non  e'  consentito
concordare modifiche che alterino  la  natura  della  concessione,  o
modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura
iniziale di aggiudicazione della  concessione,  avrebbero  consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente  selezionati
o  l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella   inizialmente
accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla
procedura di aggiudicazione della concessione. 
  3. Nei casi di opere di interesse  statale  ovvero  finanziate  con
contributo a carico dello Stato per le quali non  sia  gia'  prevista
l'espressione del CIPESS la  revisione  e'  subordinata  alla  previa
valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle
linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
(NARS),  che  emette  un  parere  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato. 
  4.  In  caso  di  mancato  accordo  sul  riequilibrio   del   piano
economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal
caso,  al  concessionario  sono  rimborsati  gli   importi   di   cui
all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli  oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.