Articolo 193. 
 
                      Procedura di affidamento. 
 
  1. Gli operatori economici possono presentare agli enti  concedenti
proposte relative alla  realizzazione  in  concessione  di  lavori  o
servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita',  una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione.
Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo  delle   spese
sostenute per la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli  investitori  istituzionali
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte  di  cui  al  primo
periodo salva la necessita', nella successiva gara per  l'affidamento
dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora  gli
stessi investitori istituzionali  ne  siano  privi.  Gli  investitori
istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la  richiesta  dei
requisiti   di   carattere   economico,   finanziario,   tecnico    e
professionale avvalendosi, anche integralmente,  delle  capacita'  di
altri  soggetti.  Gli  investitori  istituzionali  possono   altresi'
impegnarsi  a  subappaltare,  anche  integralmente,  le   prestazioni
oggetto del contratto  di  concessione  a  imprese  in  possesso  dei
requisiti richiesti dal bando, a condizione  che  il  nominativo  del
subappaltatore  sia  comunicato,  con  il  suo   consenso,   all'ente
concedente  entro  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione
dell'offerta. 
  2.  L'ente   concedente   valuta   entro   novanta   giorni   dalla
presentazione  della  proposta,  la  fattibilita'   della   medesima,
invitando se necessario il promotore  ad  apportare  al  progetto  di
fattibilita' le modifiche necessarie per la sua approvazione.  Se  il
promotore non apporta  le  modifiche  richieste,  come  eventualmente
rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso
promotore  per  recepire  le  indicazioni  dell'ente  concedente,  la
proposta e' respinta. L'ente  concedente  conclude  la  procedura  di
valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul  proprio  sito
istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.  Il
progetto di fattibilita', una volta approvato, e'  inserito  tra  gli
strumenti di programmazione dell'ente concedente. 
  3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara
nei   tempi   previsti   dalla   programmazione.   Il   criterio   di
aggiudicazione   e'   l'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo. 
  4. La configurazione giuridica del soggetto proponente puo'  essere
modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione
delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che  il  promotore
puo' esercitare il diritto di prelazione. 
  5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei  requisiti
previsti  dal  bando,  presentano  un'offerta  contenente  il   piano
economico-finanziario    asseverato,    la    specificazione    delle
caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  e   le   varianti
migliorative al progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di  gara,
secondo gli indicatori previsti nel bando. 
  6. Le offerte sono corredate delle  garanzie  di  cui  all'articolo
106.  Il  soggetto  aggiudicatario  presta   la   garanzia   di   cui
all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da
parte del concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
penali relative al  mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di  esercizio
e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata  presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  7. L'ente concedente: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il  soggetto  che
ha presentato la migliore offerta; 
  c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali  elaborati
dall'aggiudicatario. 
  8. Se il promotore non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
entro quindici giorni  dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione,  il
diritto di  prelazione  e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle  medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore  non  risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei  diritti  sulle
opere dell'ingegno. L'importo complessivo  delle  spese  rimborsabili
non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara.  Se  il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese documentate ed effettivamente sostenute per la  predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 
  9. In relazione alla specifica  tipologia  di  lavoro  o  servizio,
l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della
quota di investimenti destinata al progetto in  termini  di  ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica. 
  10. Le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a farsi  promotori
di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi  negli  strumenti
di  programmazione  del   partenariato   pubblico-privato,   di   cui
all'articolo 175, comma 1, con le modalita' disciplinate nel presente
Titolo.