Articolo 196. 
 
                      Definizione e disciplina. 
 
  1.  Per  finanziare   la   realizzazione,   l'acquisizione   e   il
completamento di opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  gli  enti
concedenti  possono  stipulare  contratti  di  locazione  finanziaria
(leasing). 
  2. La societa' di locazione finanziaria acquista  da  un  operatore
economico un bene esistente o da realizzare e lo cede  in  godimento,
per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione  a
fronte del pagamento di un canone periodico fisso  e  comprensivo  di
eventuali servizi accessori. 
  3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento  del  rischio
operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per  quanto  non
previsto dal presente articolo, le norme sulle  concessioni  e  sugli
altri contratti di partenariato pubblico-privato. In  caso  contrario
si applicano le  disposizioni  in  materia  di  appalto  pubblico  di
lavori. 
  4. Per l'aggiudicazione del contratto di  cui  al  comma  1  l'ente
concedente pone a base di gara almeno un  progetto  di  fattibilita',
comprensivo del  piano  finanziario.  L'aggiudicatario  predispone  i
successivi livelli progettuali ed esegue l'opera. 
  5. Se  l'offerente  e'  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
costituito dal  soggetto  finanziatore  e  da  uno  o  piu'  soggetti
realizzatori, ciascuno e' responsabile in  relazione  alla  specifica
obbligazione assunta nel contratto.  Il  soggetto  finanziatore  puo'
presentare l'offerta anche  singolarmente,  ricorrendo  in  tal  caso
all'avvalimento del soggetto realizzatore. 
  6. Uno o piu' soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea  di
imprese,  in  caso  di  apertura   della   liquidazione   giudiziale,
inadempimento  o  sopravvenienza  di   qualsiasi   causa   impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in  fase
di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi  requisiti
e caratteristiche. L'ente concedente puo' negare l'assenso solo nelle
ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in  possesso
dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi. 
  7. L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente  resta  in
ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero  della
verifica di conformita' in ordine alla gestione funzionale dell'opera
secondo le modalita' stabilite. Il soggetto  aggiudicatario  assicura
la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto. 
  8. L'opera oggetto di locazione  finanziaria  segue  il  regime  di
opera pubblica  ai  fini  urbanistici,  edilizi  ed  espropriativi  a
condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al  termine
del periodo di locazione il committente  e'  obbligato  al  riscatto.
L'ente concedente puo' concedere il diritto di  superficie  sull'area
pubblica dove realizzare l'opera. 
  9.  L'opera  puo'  essere  realizzata  anche   su   un'area   nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il
primo periodo del comma 8. 
  10. Il contratto prevede la facolta' di riscatto anticipato.