Articolo 197. 
 
                      Definizione e disciplina. 
 
  1.  Le  parti   determinano   il   contenuto   del   contratto   di
disponibilita' nei  limiti  imposti  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei  contratti-tipo
redatti dall'Autorita' di regolazione del settore. 
  2. Il corrispettivo del contratto di disponibilita' si  compone  di
un canone di disponibilita', commisurato all'effettivo periodo per il
quale l'operatore economico ha  garantito  il  godimento  dell'opera,
sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel  rischio  a
carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4. 
  3. Quando e' convenuto il trasferimento della proprieta' dell'opera
all'ente concedente il corrispettivo si compone anche: 
  a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50
per cento del costo di costruzione dell'opera; 
  b) di  un  prezzo  di  trasferimento,  da  pagare  al  termine  del
contratto, determinato in relazione  al  valore  di  mercato  residuo
dell'opera e tenendo conto dell'importo  gia'  versato  a  titolo  di
canone di disponibilita' e di eventuale contributo in corso d'opera. 
  4. Se non e' diversamente convenuto tra le  parti  e  salvo  quanto
disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio  di
autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul
compimento o sulla gestione tecnica dell'opera e' a carico  dell'ente
concedente. 
  5.  Il  rischio  del  mancato  o  ritardato  rilascio  di  atti  di
approvazione o di assenso, da parte di  autorita'  diverse  dall'ente
concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in
corso d'opera e' a carico dell'operatore economico. 
  6. Le varianti in  corso  d'opera  sono  comunicate  dall'operatore
economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di
opporsi quando  alterino  le  caratteristiche  specifiche  dell'opera
indicate nel capitolato prestazionale. 
  7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle  parti  degli
eventuali oneri sopravvenuti, incidenti  sul  corrispettivo  pattuito
per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti dell'autorita'. 
  8. L'ente concedente puo'  attribuire  all'operatore  economico  la
qualita' di autorita' espropriante, come definita all'articolo 3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il  potere  di
espropriare e di curare il relativo procedimento. 
  9. L'ente concedente redige,  unitamente  al  bando  o  all'avviso,
avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo  dell'ANAC,  un
capitolato che indica le  caratteristiche  specifiche  dell'opera,  i
criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e  i  modi
di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare
l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
  10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse offerte. 
  11. Il contratto di disponibilita' puo'  essere  sottoscritto  solo
dall'operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  generali  di
qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento. 
  12. L'ente concedente, nei  modi  previsti  dal  contratto,  ha  il
diritto di controllare lo svolgimento  dei  lavori  e  di  verificare
prima della consegna l'opera compiuta,  eventualmente  proponendo  le
necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste  non  alterino
caratteristiche  specifiche  dell'opera   indicate   nel   capitolato
prestazionale. 
  13. Il contratto determina i casi e i  modi  di  modificazione  del
contratto,   anche   attraverso   la   riduzione   del   canone    di
disponibilita', idonei a ricondurlo a equita',  anche  tenendo  conto
della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.