Articolo 197. Definizione e disciplina. 1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilita' nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorita' di regolazione del settore. 2. Il corrispettivo del contratto di disponibilita' si compone di un canone di disponibilita', commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4. 3. Quando e' convenuto il trasferimento della proprieta' dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche: a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera; b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo gia' versato a titolo di canone di disponibilita' e di eventuale contributo in corso d'opera. 4. Se non e' diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera e' a carico dell'ente concedente. 5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorita' diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera e' a carico dell'operatore economico. 6. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale. 7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorita'. 8. L'ente concedente puo' attribuire all'operatore economico la qualita' di autorita' espropriante, come definita all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento. 9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. 11. Il contratto di disponibilita' puo' essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento. 12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale. 13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilita', idonei a ricondurlo a equita', anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.