Articolo 198. 
 
               Altre disposizioni in materia di gara. 
 
  1. Le proposte di cui all'articolo 193,  comma  1,  primo  periodo,
possono  riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,   tutti   i
contratti di partenariato pubblico privato. 
  2.  Gli  operatori  economici   aggiudicatari   di   contratti   di
partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche  al  di
fuori della finanza di progetto, della  facolta'  di  costituire  una
societa' di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195. 
  3. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma  1,
quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto,  possono
partecipare alla gara, associandosi o  consorziandosi  con  operatori
economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei
servizi,  qualora  gli  stessi  ne  siano  privi.   Gli   investitori
istituzionali  possono  soddisfare  la  richiesta  dei  requisiti  di
carattere   economico,   finanziario,   tecnico    e    professionale
avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri  soggetti.
Gli investitori istituzionali possono  altresi'  subappaltare,  anche
interamente, le prestazioni oggetto del contratto  di  concessione  a
imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  a  condizione
che il nominativo del subappaltatore venga  comunicato,  con  il  suo
consenso, all'ente concedente entro la scadenza del  termine  per  la
presentazione dell'offerta.