Articolo 199. 
 
            Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. 
 
  1. I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano  o  rifinanziano,  in
qualunque forma, la realizzazione di lavori  pubblici,  di  opere  di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice  civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i  crediti,  del  concessionario,  delle
societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di
contratti di  partenariato  pubblico-privato,  oppure  di  contraenti
generali. 
  2.  Il  privilegio,  a  pena   di   nullita'   del   contratto   di
finanziamento,  deve  risultare  da  atto  scritto.  Nell'atto   sono
esattamente  descritti  i  finanziatori  originari  dei  crediti,  il
debitore, l'ammontare in linea capitale  del  finanziamento  o  della
linea  di  credito,  nonche'  gli  elementi  che   costituiscono   il
finanziamento. 
  3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
Della  costituzione  del   privilegio   e'   dato   avviso   mediante
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La  trascrizione  e  la  pubblicazione  sono  effettuate   presso   i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1153  del  codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello
stesso dopo  la  trascrizione  prevista  dal  comma  3  del  presente
articolo. Nell'ipotesi  in  cui  non  sia  possibile  far  valere  il
privilegio nei confronti  del  terzo  acquirente,  il  privilegio  si
trasferisce sul corrispettivo. 
  5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative,  tutti  i
crediti della societa' di  scopo,  presenti  e  futuri,  ivi  inclusi
quelli  verso   il   soggetto   aggiudicatore   e   altre   pubbliche
amministrazioni, possono essere  costituiti  in  pegno  o  ceduti  in
garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza
necessita' di consenso del debitore ceduto, anche  quando  non  siano
ancora liquidi ed esigibili. 
  6. I beni sui quali la societa' di scopo  e'  titolare  di  diritti
reali possono essere ipotecati o dati in pegno  solo  a  garanzia  di
prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i
fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.