Articolo 2. 
 
                      Principio della fiducia. 
 
  1.  L'attribuzione  e  l'esercizio  del  potere  nel  settore   dei
contratti pubblici si fonda sul  principio  della  reciproca  fiducia
nell'azione legittima, trasparente e  corretta  dell'amministrazione,
dei suoi funzionari e degli operatori economici. 
  2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa  e
l'autonomia decisionale  dei  funzionari  pubblici,  con  particolare
riferimento alle valutazioni  e  alle  scelte  per  l'acquisizione  e
l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 
  3. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della
responsabilita' amministrativa costituisce colpa grave la  violazione
di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi,  nonche'  la
palese violazione di  regole  di  prudenza,  perizia  e  diligenza  e
l'omissione  delle  cautele,  verifiche  ed  informazioni  preventive
normalmente  richieste  nell'attivita'  amministrativa,   in   quanto
esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle  specifiche
competenze e in relazione al caso  concreto.  Non  costituisce  colpa
grave la violazione  o  l'omissione  determinata  dal  riferimento  a
indirizzi giurisprudenziali prevalenti o  a  pareri  delle  autorita'
competenti. 
  4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima,  trasparente  e
corretta dell'amministrazione, le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa  dei  rischi
per il personale, nonche' per riqualificare le stazioni appaltanti  e
per  rafforzare  e  dare  valore  alle  capacita'  professionali  dei
dipendenti, compresi i piani di formazione di  cui  all'articolo  15,
comma 7.