Articolo 201. 
 
                        Partenariato sociale. 
 
  1. Gli enti concedenti stabiliscono, con  atto  generale  e  tenuto
conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti  dall'Autorita'
di regolazione del  settore,  i  criteri  e  le  condizioni,  per  la
conclusione di contratti di partenariato sociale  aventi  ad  oggetto
una o piu' delle prestazioni seguenti: 
  a) gestione e manutenzione di  aree  riservate  al  verde  pubblico
urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attivita' sociali
e culturali, ceduti al Comune  in  esecuzione  di  convenzioni  e  di
strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o
domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti
un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi  della
proprieta' della lottizzazione; i cittadini costituiti  in  consorzio
possono beneficiare, altresi', di incentivi fiscali; 
  b) gestione, manutenzione e valorizzazione di  piazze  e  strade  o
interventi di decoro urbano e di recupero di  aree  e  beni  immobili
inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base
di  progetti  presentati  da  cittadini,  singoli  o  associati  che,
all'uopo, beneficiano di  incentivi  fiscali  direttamente  attinenti
alla attivita' svolta dal singolo o dalla  associazione,  o  comunque
utile alla comunita' territoriale di riferimento; 
  c) compimento  di  opere  di  interesse  locale,  da  acquisire  al
patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti
presentati da cittadini, singoli o associati, e  a  spese  di  questi
ultimi; l'esecuzione  delle  opere  e'  esente  da  oneri  fiscali  e
amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di  partenariato
sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto
dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC. 
  3.  Possono  concludere  i  contratti   di   partenariato   sociale
microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. 
  4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi
di esercizio del diritto di prelazione dei  cittadini  costituiti  in
consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per
la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei  limiti  di
quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.