Articolo 202. 
 
              Cessione di immobili in cambio di opere. 
 
  1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei  bandi-tipo  e
dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere: 
  a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e  sulla  base  del
loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore  economico  o,
quando questi vi  abbia  interesse,  a  terzi  da  lui  indicati,  in
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della  proprieta'
di beni immobili dell'ente concedente, gia'  indicati  nel  programma
triennale per i  lavori  o  nell'avviso  di  pre-informazione  per  i
servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di  scopi
di interesse generale; 
  b) il trasferimento della proprieta'  in  un  momento  anteriore  a
quello della fine dei lavori, previa garanzia  fideiussoria  pari  al
valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal  codice  per
la partecipazione alle procedure di affidamento; la  fideiussione  e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento
alla cauzione definitiva.