Articolo 203. 
 
                   Affidamento di servizi globali. 
 
  1.  L'affidamento  di  servizi  globali  si  realizza  mediante  la
conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati  dalle
disposizioni della presente Parte, con cui l'operatore  economico  e'
tenuto  a  perseguire  un  risultato   amministrativo   mediante   le
prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in
cambio di un corrispettivo  determinato  in  relazione  al  risultato
ottenuto e alla attivita' normalmente necessaria per ottenerlo. 
  2. I contratti di affidamento di  servizi  globali  possono  essere
sottoscritti  solo  da  un  operatore  economico  in  possesso  della
specifica qualificazione prevista dall'articolo 207,  oltre  che  dei
requisiti  generali  per  la   partecipazione   alle   procedure   di
affidamento. 
  3. Le parti determinano il contenuto dei contratti  di  affidamento
dei servizi globali  nei  limiti  imposti  dalle  disposizioni  della
presente Parte, tenendo conto dei  bandi-tipo  e  dei  contratti-tipo
redatti dall'ANAC.