Articolo 204. 
 
                        Contraente generale. 
 
  1. L'affidamento dei servizi  globali  al  contraente  generale  si
realizza  mediante  la  conclusione  di  un  contratto  che   obbliga
l'operatore  economico  a  compiere  un'opera  e  a   perseguire   un
determinato  risultato  amministrativo  indicato  nel  bando  e   nel
contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e  con  gestione  a
proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base  al
risultato  ottenuto  e  alle  prestazioni  rese.   L'affidamento   al
contraente generale e'  deciso  dall'ente  concedente  tenendo  conto
della complessita' e della eterogeneita' delle prestazioni  richieste
e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata
qualita' ed efficacia, e sempre che  l'importo  dell'affidamento  non
sia inferiore a 100 milioni di euro. 
  2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, oltre  che  dal  bando  di  gara  e  dal  contratto,  dalle
disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione. 
  3. Il contraente generale e' tenuto fra l'altro: 
  a) a redigere il progetto esecutivo, in conformita' del progetto di
fattibilita' tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore,  e
a compiere le attivita' strumentali alla sua approvazione; 
  b)  ad  assicurare  il  prefinanziamento,  in  tutto  o  in  parte,
dell'opera; 
  c)  a  comunicare  costantemente  al  soggetto   aggiudicatore   le
informazioni  necessarie  a  prevenire  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa. 
  4. Il contratto puo' prevedere che: 
  a)  l'operatore  economico   abbia   la   qualita'   di   autorita'
espropriante, come definita dall'articolo 3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare  e  di
curare il relativo procedimento; 
  b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera  e
di selezione dei soggetti cui tale gestione puo' essere affidata. 
  5.  L'ente  concedente   redige   il   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti. 
  6. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: 
  a) i criteri di determinazione e  di  riduzione  del  corrispettivo
spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle
prestazioni rese; 
  b) i modi e i tempi di pagamento del  corrispettivo,  che  in  ogni
caso avviene dopo  il  collaudo  per  la  parte  relativa  ai  lavori
realizzati con anticipazione; 
  c) le risorse proprie del contraente generale ai  sensi  del  comma
14; 
  d)  i  modi  di  attribuzione  alle  parti  degli  eventuali  oneri
sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni
normative o da provvedimenti di altre autorita'; 
  e) le misure  idonee  a  prevenire  tentativi  di  infiltrazione  e
condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a  ribasso
d'asta. 
  7. Il rischio  derivante  dalle  varianti  del  progetto  richieste
dall'ente  concedente,  o  cagionate   da   forza   maggiore   o   da
provvedimenti di altre autorita', e' a carico dell'ente concedente. 
  8.  Il  rischio  derivante  da  varianti  cagionate  da  omissioni,
inesattezze  o  errori  del  progetto  esecutivo  e'  a  carico   del
contraente generale. 
  9. Fuori dei casi previsti dai commi 7 e 8,  l'operatore  economico
comunica le varianti del progetto all'ente concedente per  consentire
a quest'ultimo di opporsi quando queste alterino  le  caratteristiche
specifiche dell'opera, o i modi o i tempi del suo  compimento,  o  in
ogni  caso  modifichino  il  risultato  amministrativo  dedotto   nel
contratto. 
  10. Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del
codice che consentono l'uso della procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara. 
  11. Il contraente generale puo' eseguire le prestazioni dedotte  in
obbligazione anche costituendo una societa' di scopo, a  cui  possono
partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di  professionalita',
ivi compresi gli investitori istituzionali di cui  all'articolo  193,
comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati  al  momento  della
partecipazione alla  gara.  La  societa'  di  scopo  e'  disciplinata
dall'articolo 194 oltre che dalle disposizioni seguenti. 
  12. Se non e' diversamente stabilito nel contratto,  il  contraente
generale o i diversi soggetti che  lo  compongono  sono  solidalmente
responsabili con la societa' di scopo per l'esatto adempimento  delle
obbligazioni contrattuali. In alternativa, la societa' di scopo  puo'
fornire all'ente concedente garanzie bancarie e assicurative  per  la
restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal
modo i soci. Le garanzie cessano quando e' emesso il  certificato  di
collaudo dell'opera. La cessione di crediti del contraente generale e
della societa' di scopo e' regolata  dalle  disposizioni  del  codice
sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione. 
  13.  Il  contraente   generale   puo'   eseguire   le   prestazioni
contrattuali anche affidandole a terzi,  in  possesso  dei  richiesti
requisiti di qualificazione, ai  quali  non  possono  essere  imposti
obblighi  e  oneri  ulteriori  rispetto  a  quelli  che  gravano  sul
contraente generale nei  rapporti  con  l'ente  concedente.  I  terzi
affidatari possono procedere al  sub  affidamento,  nei  modi  e  nei
limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si  applicano  le
norme sul subappalto. 
  14. Il  bando  e  il  contratto  determinano  la  quota  di  valore
dell'opera che deve essere realizzata con  anticipazione  di  risorse
del contraente generale. Il contraente  generale  o  la  societa'  di
scopo, per finanziare  tale  quota,  possono  emettere  obbligazioni,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in  deroga  ai
limiti  previsti  dall'articolo  2412  del  codice   civile.   L'ente
concedente garantisce il pagamento  delle  obbligazioni  emesse,  nei
limiti del proprio debito verso  il  contraente  generale,  nei  modi
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  15. L'ente aggiudicatore versa il corrispettivo  delle  prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione  di  un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le  previsioni  contrattuali.  Il  certificato  di  pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del  credito  del  finanziatore
cessionario per i soli crediti di cui  al  presente  comma  ceduti  a
fronte di finanziamenti senza rivalsa  o  con  rivalsa  limitata.  Al
cessionario non e' applicabile alcuna eccezione  di  pagamento  delle
quote di prefinanziamento riconosciute, derivante  dai  rapporti  tra
debitore e  creditore  cedente,  ivi  inclusa  la  compensazione  con
crediti derivanti  dall'adempimento  dello  stesso  contratto  o  con
qualsiasi diverso  credito  nei  confronti  del  contraente  generale
cedente. 
  16. Il bando e il contratto indicano il termine finale di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,  nei  casi
di  mancato  o  tardivo  raggiungimento  del  risultato  dedotto   in
contratto. 
  17. Il riconoscimento definitivo del credito non  opera  quando  le
garanzie per l'esecuzione  di  lavori  di  particolare  valore,  come
disciplinate dal codice, si sono ridotte o  quando  la  riduzione  e'
espressamente prevista, salvo che  sia  ripristinata  la  garanzia  o
eliminata la previsione di riduzione. 
  18. L'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto,
controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei
lavori  e  verifica  prima  della  consegna  l'opera  compiuta  e  il
risultato   ottenuto,   eventualmente   proponendo   le    necessarie
modificazioni  e   varianti,   sempre   che   queste   non   alterino
caratteristiche specifiche dell'opera e del  risultato  indicate  nel
bando  e  nel  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica.  L'ente
concedente nomina  il  direttore  dei  lavori  e  i  collaudatori  ed
effettua il collaudo.