Articolo 207. 
 
         Sistema di qualificazione del contraente generale. 
 
  1. Il contraente  generale  e'  una  societa'  avente  per  oggetto
l'esercizio di una attivita' commerciale o una societa'  cooperativa,
o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro  previsti  dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422  e  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  oppure  un
consorzio stabile come definito dal presente codice: 
  a)  in  possesso  dei  requisiti  professionali,   patrimoniali   e
finanziari di cui al comma 2; 
  b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione  di  cui  agli
articoli 94, 95, 96, 97 e 98. 
  1. E' istituito, con il regolamento di cui all'articolo 100,  comma
4, il sistema di qualificazione del contraente  generale,  basato  su
classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure  di
aggiudicazione alle quali il contraente generale puo' partecipare. Il
contraente generale non puo' partecipare a procedure di importo lordo
superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata  con  il
sistema di  cui  al  presente  articolo,  ma  puo'  unirsi  ad  altro
contraente  generale  al  fine  di   conseguire   congiuntamente   la
classifica necessaria per partecipare. 
  2. In via transitoria, fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 2, la qualita' di contraente generale  e'
attestata dal Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  dietro
richiesta dell'interessato, con atto che conserva  la  sua  efficacia
per tre anni. Fino alla predetta  data,  quando  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti non provvede  al  tempestivo  rilascio
dell'attestazione,  il  contraente  generale  puo'  partecipare  alla
procedura di gara e concludere il contratto  esibendo  la  precedente
attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.