Articolo 208. 
 
                  Servizi globali su beni immobili. 
 
  1. L'affidamento di servizi globali con oggetto  beni  immobili  si
realizza mediante  la  conclusione  di  un  contratto  col  quale  un
operatore  economico  si  obbliga,  con  organizzazione   dei   mezzi
necessari e con gestione a proprio  rischio,  a  consentire  all'ente
concedente  il  miglior  godimento  dei  beni  e  a   perseguire   un
determinato  risultato  amministrativo  indicato  nel  bando  e   nel
contratto in cambio di un corrispettivo determinato in  relazione  al
risultato  ottenuto  e  all'attivita'  normalmente   necessaria   per
ottenerlo. 
  2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: 
  a) i criteri di determinazione e  di  riduzione  del  corrispettivo
spettante all'operatore economico in base  al  risultato  ottenuto  e
alle prestazioni  rese;  b)  i  modi  e  i  tempi  di  pagamento  del
corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti  degli  eventuali
oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da 
  disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'. 
  3.  L'aggiudicazione  avviene  secondo  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni
elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo
dedotto nel contratto. 
  4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.