Articolo 209. 
 
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
            al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119,  comma  1,  lettera  a))  -  1.  Gli  atti  delle  procedure  di
affidamento e di concessione disciplinate dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  21
giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi
e concorsi di progettazione e di attivita'  tecnico-amministrative  a
esse connesse, i quali siano relativi a pubblici  lavori,  servizi  o
forniture,   nonche'   i   provvedimenti   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione in materia di  contratti  pubblici,  sono  impugnabili
unicamente mediante ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del
giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel  caso
di mancata indicazione il  giudice  procede  in  ogni  caso  e  anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai  sensi  dell'articolo
86, comma 1. 
  2. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente  articolo  il
ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso
atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel  termine  di
trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per  i
motivi  aggiunti,  dalla  ricezione  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo di attuazione della legge  n.  78  del  2022  oppure  dal
momento  in  cui  gli  atti  sono  messi  a  disposizione  ai   sensi
dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi,  il
termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  di
attuazione della legge n. 78 del  2022.  Il  ricorso  incidentale  e'
disciplinato dall'articolo 42. 
  3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso
e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione o  della  determinazione  di  procedere
all'affidamento in house al soggetto partecipato o  controllato.  Per
la decorrenza del termine  l'avviso  deve  contenere  la  motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare  il  contratto
senza pubblicazione del bando e  l'indicazione  del  sito  dove  sono
visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se  sono  omessi  gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi  non
sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo'  essere
proposto non oltre sei  mesi  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione  del  contratto  comunicata  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022. 
  4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente  e'  rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la
sede dell'Amministrazione, ai  soli  fini  della  operativita'  della
sospensione  obbligatoria  del  termine  per  la   stipulazione   del
contratto. 
  5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare  la  decisione
all'esame  di  un'unica  questione,  nonche'  in  ogni   altro   caso
compatibilmente con le esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in
relazione alla complessita' della causa,  il  giudizio  e'  di  norma
definito, anche in deroga al comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo
74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove  ne
ricorrano i presupposti, e, in mancanza,  e'  comunque  definito  con
sentenza in forma semplificata a una udienza  fissata  d'ufficio,  da
tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente e  nel  rispetto  dei
termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data  di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza
di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non  oltre
trenta giorni. 
  6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza  in  camera
di consiglio e anche in caso  di  rigetto  dell'istanza,  il  giudice
provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 
  7. I nuovi atti attinenti alla  medesima  procedura  di  gara  sono
impugnati con  ricorso  per  motivi  aggiunti,  senza  pagamento  del
contributo unificato. 
  8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli  da
121 a 125, si applica l'articolo 119. 
  9. Anche se dalla decisione sulla domanda  cautelare  non  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione  o
il diniego della misura cautelare alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per  cento  di  tale
valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e'  indicata
nell'ordinanza.  Resta   fermo   quanto   stabilito   dal   comma   3
dell'articolo 119. 
  10. Nella decisione cautelare il  giudice  tiene  conto  di  quanto
previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e  122,  e  delle  esigenze
imperative  connesse  a  un  interesse  generale  all'esecuzione  del
contratto, dandone conto nella motivazione. 
  11. Il giudice deposita la  sentenza  con  la  quale  definisce  il
giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la
stesura della motivazione e' particolarmente  complessa,  il  giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza. 
  12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10  e
11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel  giudizio  di
appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare,
e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo.  La  parte  puo'
proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la  sospensione
prima della pubblicazione della sentenza. 
  13.  Nel  caso  di  presentazione  di  offerte   per   piu'   lotti
l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti
identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»; 
  b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  121  -  (Inefficacia  del  contratto  nei  casi   di   gravi
violazioni) - 1.  Il  giudice  che  annulla  l'aggiudicazione  o  gli
affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi: 
  a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza pubblicazione del bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con  procedura  negoziata  senza
bando o con affidamento in  economia  fuori  dai  casi  consentiti  e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita'  del  bando  o
avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, quando tale pubblicazione  e'  prescritta  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022; 
  c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare  il  termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  18  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge  n.
78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente  di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del  contratto
e  sempre  che  tale  violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri
dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente
di ottenere l'affidamento; 
  d)  se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare   la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi  a  vizi
propri dell'aggiudicazione, abbia  influito  sulle  possibilita'  del
ricorrente di ottenere l'affidamento. 
  2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni  delle  parti  e
della  valutazione  della  gravita'  della  condotta  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se  la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione  del  dispositivo  o  se  essa
opera in via retroattiva. 
  3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle  violazioni
di cui al comma  1,  qualora  venga  accertato  che  il  rispetto  di
esigenze imperative connesse a un interesse generale  imponga  che  i
suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze  imperative  rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici sono presi in considerazione come esigenze imperative  solo
quando  l'inefficacia  del  contratto   condurrebbe   a   conseguenze
sproporzionate,   avuto   anche   riguardo   all'eventuale    mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in  cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di  rinnovare  la
gara. Non costituiscono esigenze imperative gli  interessi  economici
legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi
derivanti dal ritardo nell'esecuzione  del  contratto  stesso,  dalla
necessita' di indire  una  nuova  procedura  di  aggiudicazione,  dal
cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge  risultanti
dalla dichiarazione di inefficacia. 
  4.  A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono   in
applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento per le politiche europee. 
  5. Quando, nonostante le violazioni, il  contratto  e'  considerato
efficace o l'inefficacia e' temporalmente limitata, si  applicano  le
sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
  6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)  e
b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente  concedente
ha seguito la seguente procedura: 
  a)  con  atto  motivato  anteriore  all'avvio  della  procedura  di
affidamento ha dichiarato che la procedura  senza  pubblicazione  del
bando o avviso con cui si indice una gara  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; 
  b) rispettivamente per i  contratti  di  rilevanza  europea  e  per
quelli  sotto  soglia,  ha  pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di  attuazione  della  legge  n.  78  del  2022,  in  cui
manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
  c) il contratto non e' stato concluso prima  dello  scadere  di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»; 
  c)  all'articolo  123,  comma  1,   alinea,   le   parole:«di   cui
all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 121, comma 5»; 
  d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 124 - (Tutela in forma specifica  e  per  equivalente)  -  1.
L'accoglimento della domanda  di  conseguire  l'aggiudicazione  e  di
stipulare il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice  dispone
il risarcimento per  equivalente  del  danno  subito  e  provato.  Il
giudice conosce anche  delle  azioni  risarcitorie  e  di  quelle  di
rivalsa   proposte   dalla   stazione   appaltante   nei    confronti
dell'operatore economico  che,  con  un  comportamento  illecito,  ha
concorso a determinare un esito della gara illegittimo. 
  2. La condotta processuale  della  parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 
  3. Ai sensi dell'articolo 34,  comma  4,  il  giudice  individua  i
criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale
la parte danneggiante deve formulare una  proposta  risarcitoria.  La
mancata formulazione  della  proposta  nel  termine  assegnato  o  la
significativa differenza tra  l'importo  indicato  nella  proposta  e
quello liquidato  nella  sentenza  resa  sull'eventuale  giudizio  di
ottemperanza  costituiscono  elementi  valutativi   ai   fini   della
regolamentazione delle spese di lite in tale  giudizio,  fatto  salvo
quanto  disposto  dall'articolo  91,  primo  comma,  del  codice   di
procedura civile.».