Articolo 210. 
 
                    Accordo bonario per i lavori. 
 
  1. Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati  da  stazioni
appaltanti o enti concedenti oppure  dai  concessionari,  qualora  in
seguito all'iscrizione di riserve sui documenti  contabili  l'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento  e  il  15  per
cento dell'importo contrattuale, al fine  del  raggiungimento  di  un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da  2  a
6. 
  2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte  le  riserve
iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento  stesso  e  puo'
essere reiterato quando le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse
rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto.  Le  domande  che  fanno
valere pretese gia' oggetto di riserva non sono proposte per  importi
maggiori rispetto a quelli quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non
sono oggetto di riserva  gli  aspetti  progettuali  che  siano  stati
oggetto   di   verifica   ai   sensi    dell'articolo    42.    Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di  verifica  di
conformita' o del certificato di regolare esecuzione,  qualunque  sia
l'importo delle riserve, il  RUP  attiva  l'accordo  bonario  per  la
risoluzione delle riserve iscritte. 
  3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al RUP delle
riserve di  cui  al  comma  1,  trasmettendo  nel  piu'  breve  tempo
possibile una propria relazione riservata. 
  4. Il RUP valuta l'ammissibilita' e la non  manifesta  infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo  raggiungimento  del  limite  di
importo di cui al comma 1. 
  5. Entro quindici giorni dalla data  di  comunicazione  di  cui  al
comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP puo' richiedere  alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti  aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e
il  soggetto  che  ha  formulato  le   riserve   scelgono   d'intesa,
nell'ambito della  lista,  l'esperto  incaricato  della  formulazione
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro  quindici
giorni dalla trasmissione della lista  l'esperto  e'  nominato  dalla
Camera arbitrale che ne  fissa  anche  il  compenso,  prendendo  come
riferimento i limiti stabiliti  dall'allegato  V.1.  La  proposta  e'
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal
RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al  comma
3. 
  6. L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il  RUP,  verificano  le
riserve in contraddittorio con  il  soggetto  che  le  ha  formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni,  istruiscono  la  questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione  di
eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilita'  di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo  bonario,  che  e'
trasmessa al dirigente competente  della  stazione  appaltante  e  al
soggetto che ha formulato le riserve. Se  la  proposta  e'  accettata
dalle  parti  entro  quarantacinque  giorni  dal   suo   ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso  ed  e'  redatto  verbale  sottoscritto
dalle  parti.  L'accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla   somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi  al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di  accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte   della   stazione
appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte  del  soggetto
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine  di
cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.