Articolo 212. 
 
                            Transazione. 
 
  1.  Le  controversie  relative  a  diritti   soggettivi   derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto  del  codice
civile  solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti
possibile    esperire    altri    rimedi    alternativi    all'azione
giurisdizionale. 
  2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro  in  caso  di  lavori
pubblici,  e'  acquisito,  qualora  si  tratti   di   amministrazioni
centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato  oppure,  qualora  si
tratti di amministrazioni sub centrali, di  un  legale  interno  alla
struttura o, in mancanza di  legale  interno,  del  funzionario  piu'
elevato in grado competente per il contenzioso. 
  3. La  proposta  di  transazione  puo'  essere  formulata  sia  dal
soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. 
  4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.