Articolo 214. 
 
    Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari. 
 
  1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. 
  2. La Camera arbitrale cura la formazione  e  la  tenuta  dell'Albo
degli arbitri per i contratti pubblici,  redige  il  relativo  codice
deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla  costituzione
e al funzionamento del collegio arbitrale. 
  3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il  consiglio
arbitrale. 
  4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,  e'  nominato
dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per  garantire
l'indipendenza  e  l'autonomia  dell'istituto,  nonche'  dotati   dei
requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al  suo
interno,  l'ANAC  sceglie  il  Presidente.   L'incarico   ha   durata
quinquennale  ed  e'  retribuito   nella   misura   determinata   dal
provvedimento  di  nomina  nei  limiti   delle   risorse   attribuite
all'Autorita' stessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6  novembre  2012,
n. 190, durante il periodo di  appartenenza,  e  nei  successivi  tre
anni, i soggetti iscritti all'Albo non  possono  espletare  incarichi
professionali in favore delle parti dei  giudizi  arbitrali  da  essi
decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni  la  Camera  arbitrale  si
avvale  di  una  struttura  di  segreteria  con   personale   fornito
dall'ANAC. 
  6. La Camera arbitrale cura annualmente  la  rilevazione  dei  dati
emergenti dal contenzioso in  materia  di  contratti  pubblici  e  li
trasmette all'Autorita' e alla Cabina di regia  di  cui  all'articolo
221. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'Albo degli
arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle  seguenti
categorie: 
  a)  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili,   militari,
magistrati e giudici tributari a riposo; 
  b) avvocati iscritti agli albi ordinari  e  speciali  abilitati  al
patrocinio davanti alle magistrature  superiori  e  in  possesso  dei
requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione; 
  c) tecnici in possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria  e
architettura abilitati  all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi; 
  d) professori universitari,  anche  in  quiescenza,  nelle  materie
giuridiche e tecniche e dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
con provata  esperienza  nella  materia  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture. 
  8. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli  arbitrati  in
corso e definiti, i  dati  relativi  alle  vicende  dei  medesimi,  i
nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti. 
  9. L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei  periti  ha
validita' triennale e puo' essere  nuovamente  ottenuta  decorsi  due
anni dalla  scadenza  del  triennio.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di
ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di  procedura  civile.
L'ulteriore disciplina relativa all'Albo  degli  arbitri,  all'elenco
dei periti e all'elenco dei segretari e' disposta dall'allegato V.1.