Articolo 216. 
 
                         Pareri obbligatori. 
 
  1. L'acquisizione del parere del  collegio  consultivo  tecnico  e'
obbligatoria  nei  casi  di  sospensione,  volontaria   o   coattiva,
dell'esecuzione di lavori  diretti  alla  realizzazione  delle  opere
pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea di cui  all'articolo  14,  nonche'  nei  casi  dei  contratti
relativi a servizi e forniture di cui  all'articolo  121,  comma  11,
secondo periodo. 
  2. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con  il
soggetto designato, prima  di  risolvere  il  contratto  la  stazione
appaltante acquisisce il  parere  del  collegio  consultivo  tecnico,
anche in  ordine  alla  possibilita'  che  gravi  motivi  tecnici  ed
economici  rendano  preferibile  la  prosecuzione  con  il   medesimo
soggetto. 
  3. Nel parere  il  collegio  consultivo  tecnico  valuta  anche  la
possibilita' di decidere: 
  a) se procedere all'esecuzione in via  diretta  dei  lavori,  anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera; 
  b)  se  interpellare  progressivamente   i   soggetti   che   hanno
partecipato alla originaria procedura di gara come  risultanti  dalla
relativa  graduatoria,  per  stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato; 
  c)  se  indire  una   nuova   procedura   per   l'affidamento   del
completamento dell'opera; 
  d)  se  proporre  alle  autorita'  governative  la  nomina  di   un
commissario  straordinario  per  lo   svolgimento   delle   attivita'
necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  4. Quando la sospensione e' imposta  da  gravi  ragioni  di  ordine
tecnico, idonee  a  incidere  sulla  realizzazione  a  regola  d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di  superamento  delle  quali
non  vi  e'  accordo  tra  le  parti,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione della sospensione dei lavori  oppure  della  causa  che
potrebbe  determinarla,  il  collegio  consultivo   tecnico   accerta
l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei  lavori
e indica le modalita', tra quelle di cui ai commi  2  e  3,  con  cui
proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da  apportare
per la realizzazione dell'opera a  regola  d'arte.  In  tal  caso  la
pronuncia assume  l'efficacia  di  lodo  contrattuale  solo  se  tale
possibilita' non sia stata espressamente esclusa ai sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 217.