Articolo 217. 
 
                           Determinazioni. 
 
  1.  Quando  l'acquisizione  del  parere  non  e'  obbligatoria,  le
determinazioni del collegio consultivo  tecnico  assumono  natura  di
lodo contrattuale  ai  sensi  dell'articolo  808-ter  del  codice  di
procedura  civile  se  le  parti,  successivamente  alla  nomina  del
Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la  pronuncia  del
collegio consultivo tecnico assuma natura  di  lodo  contrattuale  e'
esclusa nei casi in cui e'  richiesto  il  parere  sulla  sospensione
coattiva e sulle modalita' di  prosecuzione  dei  lavori.  Il  parere
obbligatorio  puo'  essere  sostituito  dalla  determinazione  avente
natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di  sospensione  imposta  da
gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del  comma  4  dell'articolo
216. 
  2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1,  escludono
che la pronuncia possa valere  come  lodo  contrattuale,  il  parere,
anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma  3
dell'articolo 215. 
  3. Le  determinazioni  aventi  natura  di  lodo  contrattuale  sono
impugnabili nei casi  e  nei  modi  indicati  dall'articolo  808-ter,
secondo comma, del codice di procedura civile.