Articolo 219. 
 
            Scioglimento del collegio consultivo tecnico. 
 
  1.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la  costituzione,  anche  in  un  momento  anteriore  su
accordo delle parti.