Articolo 220. 
 
    Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC. 
 
  1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente  o
di una o piu'  delle  altre  parti,  l'ANAC  esprime  parere,  previo
contraddittorio, su questioni insorte durante  lo  svolgimento  delle
procedure  di  gara,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere  o  vi
abbia aderito lo puo' impugnare esclusivamente per  violazione  delle
regole di diritto relative al merito della controversia. La  stazione
appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al  parere
comunica, con provvedimento da adottare  entro  quindici  giorni,  le
relative motivazioni alle parti  interessate  e  all'ANAC,  che  puo'
proporre il ricorso di cui al comma 3. 
  2. L'ANAC e' legittimata ad agire in  giudizio  per  l'impugnazione
dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti  relativi  a
contratti  di  rilevante  impatto,  emessi  da   qualsiasi   stazione
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  3. Se  ritiene  che  una  stazione  appaltante  abbia  adottato  un
provvedimento viziato da gravi violazioni del codice  l'ANAC  emette,
entro sessanta giorni  dalla  notizia  della  violazione,  un  parere
motivato nel quale  indica  specificamente  i  vizi  di  legittimita'
riscontrati. Con il  regolamento  di  cui  al  comma  4,  l'Autorita'
individua un termine  massimo,  che  decorre  dall'adozione  o  dalla
pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il  quale  il
parere puo' essere emesso.  Il  parere  e'  trasmesso  alla  stazione
appaltante. Se la stazione appaltante non vi  si  conforma  entro  il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a  trenta  giorni
dalla trasmissione, l'Autorita'  puo'  presentare  ricorso,  entro  i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi
dell'articolo 120 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i  casi  o  le
tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase  esecutiva,  con
riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.