Articolo 223. 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di
                              missione. 
 
  1. Nell'ambito delle funzioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative  occorrenti
per  l'adeguata  e  sollecita  progettazione  e  approvazione   delle
infrastrutture ed effettua, con la  collaborazione  delle  regioni  o
province autonome interessate, le attivita'  di  supporto  necessarie
per  la  vigilanza,  da  parte   dell'autorita'   competente,   sulla
realizzazione delle infrastrutture. 
  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attivita' al
principio di leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le  province
autonome e con gli enti locali interessati  e  acquisisce,  nei  casi
indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o  province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare: 
  a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province  autonome
e degli altri enti aggiudicatori; 
  b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province  autonome,   al   fine   del   congiunto   coordinamento   e
realizzazione delle infrastrutture; 
  c)  promuove  la  redazione  dei  progetti  di  fattibilita'  delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche  attraverso
eventuali intese o accordi procedimentali  tra  i  soggetti  comunque
interessati; 
  d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le  regioni,  le
province autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPESS per la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39; 
  e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'   delle   stazioni
appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti  interessati  alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'  e  definitivi,
anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS
in caso  di  infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso  le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le  opere
di competenza dello Stato, il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, o di altri  organi  o  commissioni  consultive,  ove
richiesto  dalle  norme  vigenti,  e'  acquisito  sul   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica; 
  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei  fondi  di  cui
all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
attivita' progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  CIPESS
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei  fondi,  delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla  realizzazione  delle
infrastrutture,  contestualmente  all'approvazione  del  progetto  di
fattibilita'   tecnico-economica   e   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute; 
  h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso  sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo  accesso
agli stessi; a tal fine puo' avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo
della Guardia di finanza,  mediante  la  sottoscrizione  di  appositi
protocolli di intesa e del Servizio  per  l'Alta  sorveglianza  sulle
grandi opere istituito con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004. 
  3. Per le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione  strategica,
ricerca, supporto e alta  consulenza,  valutazione,  revisione  della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  avvalersi  di
una struttura tecnica di missione composta da dipendenti  nei  limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
da  tecnici   individuati   dalle   regioni   o   province   autonome
territorialmente  coinvolte,  nonche',  sulla   base   di   specifici
incarichi professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, da progettisti ed  esperti  nella  gestione  di  lavori
pubblici e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La  struttura
tecnica di missione e'  istituita  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  La  struttura   puo',   altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione  e  professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo  determinato  di  durata  non
superiore al quinquennio rinnovabile  per  una  sola  volta,  nonche'
quali advisor,  di  universita'  statali  e  non  statali  legalmente
riconosciute, di enti di ricerca e di  societa'  specializzate  nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.  La  struttura
svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge  17
maggio 1999, n. 144 e dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228. 
  4. Per  agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase  istruttoria,  la
realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti   prioritari,   il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni  o  province  autonome
interessate, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e  supporto
promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione  dell'insorgenza   dei
conflitti e dei contenziosi,  anche  con  riferimento  alle  esigenze
delle comunita' locali, nonche' le occorrenti intese tra  i  soggetti
pubblici e  privati  interessati.  Nell'espletamento  delle  suddette
attivita', e nel caso di particolare complessita'  delle  stesse,  il
commissario   straordinario   puo'   essere    affiancato    da    un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o  province   autonome
territorialmente coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle  regioni  o
province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui  al
comma  8.  Per  le  opere  non  aventi  carattere  interregionale   o
internazionale, la proposta di nomina del  commissario  straordinario
e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente
territoriale interessati. 
  5. Gli oneri  per  il  funzionamento  della  struttura  tecnica  di
missione di cui al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di  cui
all'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche'  sulle  risorse  assegnate  annualmente  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 
  6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei  soggetti
aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura  necessari
alla   sollecita   progettazione,    istruttoria,    affidamento    e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
  7.  I  commissari  straordinari  agiscono  in   autonomia   e   con
l'obiettivo  di  garantire  l'interesse  pubblico  e  riferiscono  al
Presidente del Consiglio, al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte  e  operano  secondo  le  direttive  dai  medesimi
impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica  di  missione  e
degli  advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli  stessi,   ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a  norma
del  comma  8,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si
avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e   della
collaborazione dei soggetti terzi. 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  nomina
del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi
pertinenti alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche'  le
modalita' di corresponsione degli stessi a valere sulle  risorse  del
quadro economico  di  ciascun  intervento,  nei  limiti  delle  somme
stanziate per tale finalita'. 
  9.  Ai  commissari  nominati  ai   sensi   dell'articolo   20   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi  da
4 a 8. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assicura,
anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti  Pubblici,  il
supporto  e  l'assistenza  necessari  alle  stazioni  appaltanti  per
l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del codice.