Articolo 225. 
 
            Disposizioni transitorie e di coordinamento. 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi  sono  pubblicati,
ai fini della decorrenza  degli  effetti  di  legge,  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello
del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino  al  31  dicembre
2023 trovano applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  70,
72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  del  2016.  Le  spese  per  la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e  dei  bandi  di  gara  sono
rimborsate alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La  pubblicazione  di
informazioni   ulteriori,   complementari   o   aggiuntive    avviene
esclusivamente  in  via  telematica  e  non  puo'  comportare   oneri
finanziari a carico della stazione appaltante. Fino  al  31  dicembre
2023 continuano  le  pubblicazioni  sulla  piattaforma  del  Servizio
contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83,  84
e 85. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99,  106,  comma  3,  ultimo
periodo, 115, comma 5, 119,  comma  5,  e  224,  comma  6  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.  In  via  transitoria,  le
disposizioni di cui agli articoli 21,  comma  7,  29,  40,  41  comma
2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma  2-bis,
213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  continuano  ad
applicarsi  fino  al  31  dicembre  2023  per  lo  svolgimento  delle
attivita' relative: 
  a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure
di  programmazione,  progettazione,  pubblicazione,  affidamento   ed
esecuzione dei contratti; 
  b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi  alle  procedure
di cui alla lettera a); 
  c) all'accesso alla documentazione di gara; 
  d) alla presentazione del documento di gara unico europeo; 
  e) alla presentazione delle offerte; 
  f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara; 
  g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo  dei  contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 
  3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II  4
e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  4  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   47   e   fino
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  I.11,  la
composizione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  le
competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di  entrata
in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto  dall'articolo  45
del  decreto-legge  31   maggio   2021   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. 
  5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13,  comma
4, continua ad applicarsi  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  2
novembre 2017, n. 192. 
  6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina  delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi  e
forniture di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le  disposizioni  di
cui all'allegato II.20. 
  7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle  more
dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le  disposizioni
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.
31. 
  8. In relazione  alle  procedure  di  affidamento  e  ai  contratti
riguardanti  investimenti  pubblici,  anche   suddivisi   in   lotti,
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC,  nonche'  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi   strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture  di  supporto  ad
essi  connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette  risorse,  si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni  di  cui  al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 108 del 2021, al decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
nonche'  le  specifiche  disposizioni   legislative   finalizzate   a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
  9. A decorrere dalla data in cui il codice  acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi  ai  procedimenti  in
corso. A  tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso
in cui l'incarico di redazione del progetto di  fattibilita'  tecnico
economica sia stato formalizzato prima della data in  cui  il  codice
acquista   efficacia,   la   stazione   appaltante   puo'   procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  lavori
sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  oppure
sulla base di un progetto definitivo redatto ai  sensi  dell'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto  legislativo  n.
50 del 2016. 
  10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
di cui alla disciplina prevista  dall'articolo  163  e  seguenti  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gia'  inseriti
negli  strumenti  di  programmazione  approvati  e  per  i  quali  la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. 
  11. Le procedure per la valutazione  di  impatto  ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 del codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  sono
concluse in conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto  avvio.   Le   medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti. 
  12. Le proroghe della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati dal CIPESS in  base  al  previgente  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al  CIPESS
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini  in
scadenza nell'anno successivo. 
  13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e  216,  comma  14,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  n.  50
del  2016,  si  interpretano  nel  senso  che,  in  via  transitoria,
relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45,  comma  2,  lettera
c), del medesimo codice, ai fini della  partecipazione  alle  gare  e
dell'esecuzione si  applica  il  regime  di  qualificazione  previsto
dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo  n.  163
del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47,  comma  2-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  si
interpreta nel senso che, negli appalti di servizi  e  forniture,  la
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata  a
seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da  quelli
designati in gara. 
  14. Qualora, entro novanta giorni  dalla  data  in  cui  il  codice
acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati
regolamenti   governativi   o   adottati   regolamenti   ministeriali
sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto  sia  identico  a
quello dell'allegato stesso, sugli  schemi  dei  regolamenti  non  e'
acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  Commissioni
parlamentari. 
  15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei  regolamenti
di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e  4,  45,
comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma  5,  70,  comma  3,  71,
comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma  1,  106,
comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182,  comma  2  e
213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai  fini  dell'acquisizione
dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro trenta giorni, decorsi i quali  i  regolamenti  possono  essere
comunque emanati o adottati. 
  16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista  efficacia  ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei  regolamenti  e  delle
linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  laddove  non
diversamente  previsto  dal  presente   codice,   si   applicano   le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.