Articolo 228. 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria. 
 
  1. Dall'attuazione del presente codice  e  dei  suoi  allegati  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente codice e  dai  suoi  allegati  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.