Articolo 24. 
 
            Fascicolo virtuale dell'operatore economico. 
 
  1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici  opera  il
fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la  verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e
dei requisiti di cui all'articolo 103 per  i  soggetti  esecutori  di
lavori pubblici,  nonche'  dei  dati  e  dei  documenti  relativi  ai
requisiti  di  cui  all'articolo  100   che   l'operatore   economico
inserisce. 
  2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per
la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  disciplinate  dal
codice. I  dati  e  i  documenti  contenuti  nel  fascicolo  virtuale
dell'operatore economico, nei termini di  efficacia  di  ciascuno  di
essi, sono aggiornati automaticamente  mediante  interoperabilita'  e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui  l'operatore
partecipa. 
  3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o
delle informazioni di cui agli articoli 94  e  95  garantiscono  alla
Banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici,   attraverso   la
piattaforma    di    cui    all'articolo    50;ter     del     codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e l'accesso per  interoperabilita'  alle  proprie  banche
dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3,  del  presente  codice,  la
disponibilita'  in   tempo   reale   delle   informazioni   e   delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare  l'intero  ciclo  di
vita digitale di contratti pubblici. La  violazione  dell'obbligo  di
cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo  23,  comma  8.
L'ANAC   garantisce   l'accessibilita'    al    fascicolo    virtuale
dell'operatore  economico  alle  stazioni  appaltanti  e  agli   enti
concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione
di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva
competenza. L'ANAC puo' predisporre elenchi aggiornati  di  operatori
economici gia' accertati secondo quanto previsto dal  comma  1  e  le
modalita'  per  l'utilizzo  degli  accertamenti  per   procedure   di
affidamento diverse. 
  4. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'ANAC  individua,  con
proprio provvedimento,  adottato  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e con  l'AGID  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie  di  dati  da
inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti
la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro  esito,  in
relazione ai quali e' obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.