Articolo 25. 
 
             Piattaforme di approvvigionamento digitale. 
 
  1. Le piattaforme di approvvigionamento  digitale  sono  costituite
dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici,  interconnessi  e
interoperanti, utilizzati dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  enti
concedenti per svolgere una o piu' attivita' di cui all'articolo  21,
comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo
di vita dei  contratti  pubblici.  A  tal  fine,  le  piattaforme  di
approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi  della  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23  nonche'
con i servizi  della  piattaforma  digitale  nazionale  dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  utilizzano  le
piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le  procedure
di affidamento e di esecuzione dei  contratti  pubblici,  secondo  le
regole  tecniche  di  cui  all'articolo   26.   Le   piattaforme   di
approvvigionamento  digitale  non  possono  alterare  la  parita'  di
accesso degli operatori, ne' impedire o  limitare  la  partecipazione
alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza,
ne' modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di
gara. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  assicurano  la
partecipazione   alla   gara   anche   in    caso    di    comprovato
malfunzionamento,  pur  se  temporaneo,  delle   piattaforme,   anche
eventualmente disponendo la sospensione del termine per la  ricezione
delle offerte per il periodo di tempo necessario  a  ripristinare  il
normale funzionamento e  la  proroga  dello  stesso  per  una  durata
proporzionale alla gravita' del malfunzionamento. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati  di  una
propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle
piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o  enti
concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori,  da
regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a  un
gestore del sistema che garantisce il funzionamento  e  la  sicurezza
della piattaforma. 
  4.  E'  fatto  divieto  di  porre  a  carico  dei   concorrenti   o
dell'aggiudicatario eventuali  costi  connessi  alla  gestione  delle
piattaforme.