Articolo 27. 
 
                   Pubblicita' legale degli atti. 
 
  1.  La  pubblicita'  degli  atti  e'  garantita  dalla  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione  dei  dati
all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la   loro
pubblicazione ai  sensi  degli  articoli  84  e  85,  secondo  quanto
definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 
  2. Gli effetti giuridici degli atti  oggetto  di  pubblicazione  ai
sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici. 
  3. La documentazione di  gara  e'  resa  costantemente  disponibile
attraverso  le  piattaforme  digitali  di  cui  all'articolo   25   e
attraverso i siti istituzionali delle  stazioni  appaltanti  e  degli
enti concedenti. Essa  e'  costantemente  accessibile  attraverso  il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  4. L'ANAC, con proprio provvedimento  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del codice,  d'intesa  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  stabilisce   le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui  al  comma  1  con  le  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.