Articolo 28. 
 
                 Trasparenza dei contratti pubblici. 
 
  1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori,
servizi e forniture, nonche' alle procedure del  ciclo  di  vita  dei
contratti  pubblici,  ove  non   considerati   riservati   ai   sensi
dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi  dell'articolo  139,  sono
trasmessi tempestivamente alla Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 
  2. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  il
collegamento tra la sezione «Amministrazione  trasparente»  del  sito
istituzionale e la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici,
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33. Sono pubblicati nella sezione  di  cui  al  primo  periodo  la
composizione della commissione giudicatrice e i  curricula  dei  suoi
componenti,  nonche'  i  resoconti  della  gestione  finanziaria  dei
contratti al termine della loro esecuzione. 
  3. Per la trasparenza dei contratti  pubblici  fanno  fede  i  dati
trasmessi alla Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici  presso
l'ANAC, la quale assicura la  tempestiva  pubblicazione  sul  proprio
portale dei dati ricevuti,  anche  attraverso  la  piattaforma  unica
della trasparenza, e  la  periodica  pubblicazione  degli  stessi  in
formato  aperto.  In  particolare,  sono  pubblicati   la   struttura
proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati  a
presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione,  i
tempi di completamento dei lavori, servizi o  forniture  e  l'importo
delle somme liquidate. 
  4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del codice, individua con proprio provvedimento  le  informazioni,  i
dati e le relative modalita' di  trasmissione  per  l'attuazione  del
presente articolo.