Articolo 29. 
 
               Regole applicabili alle comunicazioni. 
 
  1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni  di  cui  al
codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto  dal  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di  cui
all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto  dalle
predette piattaforme,  mediante  l'utilizzo  del  domicilio  digitale
ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai  sensi
dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo n. 82 del 2005.