Articolo 31. 
 
    Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. 
 
  1. E' istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori  economici
a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici,  che  si  avvale
del registro delle imprese. 
  2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al  comma  1,
nonche' i soggetti, le persone fisiche e i  titolari  di  cariche  ad
essi riferibili. 
  3. Per le persone fisiche di  cui  al  comma  2  l'Anagrafe  assume
valore  certificativo  per  i  ruoli  e  le  cariche  rivestiti   non
risultanti dal registro delle imprese. 
  4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a  tutti  i  soggetti
operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di  approvvigionamento
digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25,
per i trattamenti e le finalita' legati alla gestione  del  ciclo  di
vita dei contratti pubblici.