Articolo 33. 
 
                         Aste elettroniche. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  ricorrere
ad aste  elettroniche  nelle  quali  sono  presentati  nuovi  prezzi,
modificati al ribasso, o nuovi  valori  riguardanti  taluni  elementi
delle offerte.  A  tal  fine,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico  per  fasi
successive, che interviene dopo una prima valutazione completa  delle
offerte e consente di classificarle  sulla  base  di  un  trattamento
automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per  oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,  che  non
possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non
sono oggetto di aste elettroniche. 
  2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione
o nelle procedure negoziate precedute da  un'indizione  di  gara,  le
stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono  stabilire  che
l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da  un'asta  elettronica
quando  il  contenuto  dei  documenti  di  gara,  in  particolare  le
specifiche tecniche, puo' essere fissato  in  maniera  precisa.  Alle
stesse condizioni, essi possono  ricorrere  all'asta  elettronica  in
occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti  di
un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e
dell'indizione di gare per appalti  da  aggiudicare  nell'ambito  del
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 
  3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti
elementi contenuti nell'offerta: 
  a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto e'  aggiudicato  sulla
sola base del prezzo; 
  b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta  indicati
nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia. 
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso
a un'asta elettronica nel bando di gara o  nell'invito  a  confermare
l'interesse,  nonche',  per  i  settori   speciali,   nell'invito   a
presentare offerte quando per l'indizione di gara si  usa  un  avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti  di  gara
comprendono almeno i seguenti elementi: 
  a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica,
purche' tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi
in cifre o in percentuali; 
  b) i limiti eventuali dei valori che  potranno  essere  presentati,
quali  risultano  dal   capitolato   d'oneri   relativo   all'oggetto
dell'appalto; 
  c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti
nel corso dell'asta elettronica e, se del caso,  il  momento  in  cui
saranno messe a loro disposizione; 
  d)  le  informazioni   pertinenti   sullo   svolgimento   dell'asta
elettronica; 
  e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno  rilanciare,  in
particolare  gli  scarti  minimi  eventualmente  richiesti   per   il
rilancio; 
  f)  le  informazioni   pertinenti   sul   dispositivo   elettronico
utilizzato e sulle modalita' e specifiche tecniche di collegamento. 
  5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni  appaltanti
e gli enti  concedenti  effettuano  una  valutazione  completa  delle
offerte conformemente al criterio  o  ai  criteri  di  aggiudicazione
stabiliti e alla relativa ponderazione. 
  6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di  selezione  di  cui
all'articolo 99 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche
senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata,  ai  sensi
dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 
  7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata  ammissibile  se
e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi
dell'articolo 167, comma 1, lettera c), che  soddisfa  i  criteri  di
selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e  la
cui  offerta  e'  conforme  alle  specifiche  tecniche  senza  essere
irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9
e 10 del presente articolo. 
  8. Sono considerate irregolari le  offerte  che  non  rispettano  i
documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo,  in  relazione
alle quali vi sono  prove  di  corruzione,  concussione  o  abuso  di
ufficio o accordo  tra  operatori  economici  finalizzato  a  turbare
l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 
  9.  Sono  considerate  inaccettabili  le  offerte   presentate   da
offerenti che  non  possiedono  la  qualificazione  necessaria  e  le
offerte  il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto   dalle   stazioni
appaltanti e dagli  enti  concedenti  a  base  di  gara  stabilito  e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
  10. Un'offerta  e'  ritenuta  inadeguata  se  non  presenta  alcuna
pertinenza con l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  incongruente,
fatte  salve  le  modifiche  sostanziali  idonee  a  rispondere  alle
esigenze della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  e  ai
requisiti  specificati  nei  documenti  di  gara.  Una   domanda   di
partecipazione non e'  ritenuta  adeguata  se  l'operatore  economico
interessato deve o puo' essere escluso ai sensi degli articoli  94  e
95 o dell'articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri
di  selezione  stabiliti   dalla   stazione   appaltante   ai   sensi
dell'articolo 99. 
  11. Tutti gli offerenti che hanno  presentato  offerte  ammissibili
sono invitati simultaneamente, per  via  elettronica,  a  partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data  e  dall'ora
previste,  le  modalita'  di  connessione  conformi  alle  istruzioni
contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi  successivi
alla data di invio degli inviti. 
  12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione  completa
dell'offerta,  effettuata  conformemente  alla  ponderazione  di  cui
all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la formula
matematica   che   determina,   durante   l'asta   elettronica,    le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi  prezzi  e/o  dei
nuovi  valori  presentati.   Salvo   il   caso   in   cui   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base  del  solo
prezzo, tale formula integra  la  ponderazione  di  tutti  i  criteri
stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A  tal
fine, le eventuali forcelle devono  essere  precedentemente  espresse
con un valore determinato. Qualora siano  autorizzate  varianti,  per
ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 
  13. Nel corso di  ogni  fase  dell'asta  elettronica,  le  stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno  le
informazioni che consentono loro di  conoscere  in  ogni  momento  la
rispettiva  classificazione.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli   enti
concedenti  possono,  purche'  previsto  nei   documenti   di   gara,
comunicare altre  informazioni  riguardanti  altri  prezzi  o  valori
presentati. Possono, inoltre, rendere noto in  qualsiasi  momento  il
numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso,
possono  rendere  nota  l'identita'  degli   offerenti   durante   lo
svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 
  14.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  dichiarano
conclusa  l'asta  elettronica  secondo  una  o  piu'  delle  seguenti
modalita': 
  a) alla data e all'ora preventivamente indicate; 
  b) quando non  ricevono  piu'  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori  che
rispondono alle  esigenze  degli  scarti  minimi,  a  condizione  che
abbiano preventivamente  indicato  il  termine  che  rispetteranno  a
partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare
conclusa l'asta elettronica; 
  c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente  indicato  e'
stato raggiunto. 
  15. Se le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  intendono
dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera
c), eventualmente in  combinazione  con  le  modalita'  di  cui  alla
lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica
il calendario di ogni fase dell'asta. 
  16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,  le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano  l'appalto  in  funzione
dei suoi risultati.