Articolo 34. 
 
                       Cataloghi elettronici. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  chiedere
che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o
che includano un catalogo elettronico. Le  offerte  presentate  sotto
forma di catalogo  elettronico  possono  essere  corredate  di  altri
documenti, a completamento dell'offerta. 
  2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati  o  dagli
offerenti per  la  partecipazione  a  una  determinata  procedura  di
appalto  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  e  al   formato
stabiliti dalle stazioni appaltanti. 
  3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma  di  cataloghi
elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni  appaltanti  e  gli
enti concedenti: 
  a)  nei  settori  ordinari,  lo  indicano  nel  bando  di  gara   o
nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di  indizione  di
gara e' un avviso  di  pre-informazione;  nei  settori  speciali,  lo
indicano nel bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse,  o,
quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso  sull'esistenza  di
un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare  offerte  o  a
negoziare; 
  b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al
formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita'
e alle specifiche tecniche per il catalogo. 
  4.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori
economici  dopo  la  presentazione  delle  offerte  sotto  forma   di
cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo  per  i
contratti specifici avvenga sulla base di  cataloghi  aggiornati.  In
tal caso, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti  utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi: 
  a)  invitano  gli  offerenti  a  ripresentare  i   loro   cataloghi
elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; 
  b)  comunicano  agli  offerenti  che  intendono   avvalersi   delle
informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia'  presentati  per
costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in  questione,
a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato  previsto
nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 
  1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  in  caso  di
riapertura del confronto competitivo per  i  contratti  specifici  in
conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e
l'ora in cui intendono procedere  alla  raccolta  delle  informazioni
necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto
specifico e danno agli offerenti la possibilita'  di  rifiutare  tale
raccolta  di  informazioni.  Le  stazioni  appaltanti  e   gli   enti
concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la  notifica  e
l'effettiva  raccolta  di  informazioni.  Prima   dell'aggiudicazione
dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano
le  informazioni  raccolte  all'offerente  interessato,  in  modo  da
offrire la possibilita' di  contestare  o  confermare  che  l'offerta
cosi' costituita non contiene errori materiali. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare
appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che
le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto  forma  di
catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti
possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un  sistema  dinamico
di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a
condizione che la domanda di partecipazione al  sistema  dinamico  di
acquisizione  sia  accompagnata  da  un   catalogo   elettronico   in
conformita' con le specifiche tecniche e il formato  stabilito  dalla
stazione  appaltante  o  dall'ente  concedente.  Tale   catalogo   e'
completato dai candidati, qualora sia stata  comunicata  l'intenzione
della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  di  costituire
offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).