Articolo 36. 
 
       Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. 
 
  1. L'offerta dell'operatore economico risultato  aggiudicatario,  i
verbali di gara e gli atti, i  dati  e  le  informazioni  presupposti
all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso  la  piattaforma
di approvvigionamento digitale  di  cui  all'articolo  25  utilizzata
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati
e  offerenti  non  definitivamente   esclusi   contestualmente   alla
comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. 
  2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque  posti  in
graduatoria  sono  resi  reciprocamente  disponibili,  attraverso  la
stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1,  nonche'  le  offerte
dagli stessi presentate. 
  3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al  comma  1,  la
stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  da'  anche  atto   delle
decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento  di  parti
delle offerte di cui ai commi 1 e  2,  indicate  dagli  operatori  ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). 
  4. Le decisioni di  cui  al  comma  3  sono  impugnabili  ai  sensi
dell'articolo 116 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato I al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  con
ricorso  notificato   e   depositato   entro   dieci   giorni   dalla
comunicazione  digitale  della  aggiudicazione.  Le  parti   intimate
possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notifica del ricorso. 
  5. Nel caso in cui  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
ritenga   insussistenti   le   ragioni   di    segretezza    indicate
dall'offerente ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  lettera  a),
l'ostensione delle parti  dell'offerta  di  cui  e'  stato  richiesto
l'oscuramento non e' consentita prima  del  decorso  del  termine  di
impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. 
  6. Nel caso di cui al comma  4  la  stazione  appaltante  o  l'ente
concedente  puo'  inoltrare  segnalazione  all'ANAC  la  quale   puo'
irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo
222, comma 9, ridotta alla meta' nel caso di pagamento  entro  trenta
giorni dalla contestazione, qualora vi  siano  reiterati  rigetti  di
istanze di oscuramento. 
  7. Il ricorso di cui al comma 4 e' fissato d'ufficio in udienza  in
camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta' di quelli
di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato  I  al  decreto
legislativo n. 104 del 2010 ed e' deciso alla  medesima  udienza  con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  cinque  giorni
dall'udienza di discussione, e la  cui  motivazione  puo'  consistere
anche in  un  mero  richiamo  delle  argomentazioni  contenute  negli
scritti delle parti che  il  giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
proprie. 
  8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei
giudizi di impugnazione. 
  9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione
e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria  decorre
comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.